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Venerdì, 29 Marzo 2024
Giustizia amministrativa / Licata

Estrazione di materiale calcareo senza autorizzazione? I giudici danno ragione ad imprenditore

Gli era stata comminata una sanzione di 20 mila euro e gli era stato anche impedito di operare in qualsiasi cava in tutta la Sicilia

Avrebbe svolto, secondo le accuse, attività estrattiva senza autorizzazione nel Comune di Licata e gli sarebbe stata comminata, per questo, una sanzione di 20 mila euro con il divieto, per 10 anni, di operare in qualsiasi cava su tutto il territorio regionale. 

La Cassazione e la Corte d’appello hanno dato ragione ad un imprenditore licatese ingiustamente sanzionato, nel 2012, dal Distretto minerario di Caltanissetta.

Per dimostrare la propria estraneità ai fatti e alle violazioni contestate, l’imprenditore si è affidato agli avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza impugnando il provvedimento sanzionatorio.

Contestata l’assenza di prove da cui potesse emergere una qualsiasi forma di responsabilità. I legali hanno evidenziato, inoltre, come, sebbene proprietario dei terreni interessati dalla contestata escavazione, l’imprenditore non ne avesse di fatto mai avuto la disponibilità materiale avendo ceduto il fondo in comodato d’uso a terzi e stipulato successivamente un preliminare di vendita dei terreni coinvolti dall’attività estrattiva sanzionata.

La Corte di Cassazione, preso atto di tali circostanze, ha accolto il ricorso e, in adesione alle tesi difensive sostenute dagli avvocati Rubino e Valenza, ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Palermo che aveva ritenuto l’imprenditore responsabile in quanto proprietario dei terreni della contestata escavazione, rilevando che, invece, “per affermare la responsabilità del proprietario del terreno con la persona fisica che materialmente eseguì o diresse le operazioni di escavazione la Corte avrebbe dovuto accertarsi che al momento di tali operazioni il proprietario non risultasse sostituito dal altro soggetto titolare di un diritto personale di godimento trovante titolo nei contratti di comodato”.

Ne è seguito un giudizio di rinvio dinanzi alla Corte d’Appello di Palermo che, dopo una discussione orale delle parti, ha emesso la definitiva illegittimità del provvedimento di irrogazione delle sanzioni in considerazione del fatto che l’assessorato all’Energia, su cui grava l’onere della prova, non ha debitamente provato chi fosse l’autore della presunta attività di estrazione abusiva.

Inoltre la Corte d’appello ha condannato l’amministrazione al pagamento delle spese di lite relative ai quattro gradi di giudizio espletati. 

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