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Venerdì, 29 Marzo 2024
Cronaca

Requisiti per il concorso cambiati dopo l'avvio delle procedure, il caso approda alla Corte costituzionale

Via libera dopo il ricorso di un aspirante poliziotto escluso dalla selezione per l'abbassamento del limite di età

Modifica dei requisiti della selezione in corso: la questione approda davanti alla Corte costituzionale. La prima sezione quater del TAR del Lazio ha accolto il ricorso presentato da un agrigentino aspirante allievo agente della Polizia di Stato che era stato escluso dalla graduatoria del concorso per l’assunzione di 1.148 unità.

In particolare, i giudici amministrativi dopo aver ammesso con riserva il giovane, assistito dagli avvocati Vincenzo Caponnetto, Michele Melfa e Alfonso Neri, alle prove di accertamento dei requisiti fisici, hanno dichiarato con ordinanza “rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale". In particolare è stato chiesto di dichiarare incostituzionali, perché contrarie agli articoli 97 e 3 (sostenibilità dei bilanci e uguaglianza di fronte alla legge) di alcune norme in materia di pubblica amministrazione. 

Più precisamente, la vicenda ha avuto inizio con il concorso pubblico per il reclutamento di 893 agenti di polizia indetto, con decreto del 18 maggio 2017, dal ministero dell’Interno. Tra i requisiti per la partecipazione al concorso era previsto un limite massimo di età pari a 30 anni ed il possesso del titolo di studio della licenza media inferiore. Nella graduatoria definitiva del concorso, oltre ai vincitori, erano collocati tutti i candidati che avevano riportato almeno la sufficienza nella prova scritta, ma non erano stati convocati, per mancanza di posti disponibili, alle ulteriori prove selettive. Si trattava, quindi, di candidati non ancora idonei, non avendo completato la selezione concorsuale, ma potenzialmente interessati ad eventuali provvedimenti di scorrimento della graduatoria, qualora si fossero resi disponibili ulteriori posti da coprire senza l’espletamento di un nuovo concorso. Nel corso della procedura selettiva, veniva modificato il regolamento che stabilisce i requisiti di partecipazione ai concorsi pubblici per l’accesso alla qualifica di agente di polizia diminuendo il limite di età per l’accesso da 30 a 26 anni. In seguito, veniva disposta l'assunzione degli agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito purché in possesso del nuovo requisito di età da ultimo modificato.

Di conseguenza sono stati esclusi tutti coloro che, nel frattempo, avevano superato il limite di età di 26 anni, tra cui il ricorrente assistito dagli avvocati Caponnetto, Melfa e Neri. Il Tar Lazio, in accoglimento della tesi difensiva, ha rilevato come la limitazione dello scorrimento della graduatoria ai soggetti in possesso del nuovo requisito di età (26 anni e non più 30) si traduce nell'introduzione di un criterio di selezione non previsto dal bando e soprattutto dopo la formazione della relativa graduatoria. 

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