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Giovedì, 18 Aprile 2024
Giustizia amministrativa / Cammarata

Esclusa dalla scuola di specializzazione in medicina, dottoressa vince ricorso al Tar

La giovane universitaria non era stata collocata nella graduatoria finale in posizione utile ai fini dell’ammissione. I giudici hanno affermato l’obbligo del Ministero a coprire tutti i posti disponibili e rimasti vacanti dopo la rinuncia di alcuni candidati

Aveva partecipato al concorso per l’ammissione alle scuole di specializzazione dell’area sanitaria ma veniva esclusa perché inserita in una posizione in graduatoria non utile all’ammissione a nessuna delle scuole prescelte. Una giovane dottoressa di Cammarata si è rivolta al Tar e ha vinto il ricorso. I giudici hanno anche affermato l’obbligo del Ministero di scorrere la graduatoria e coprire tutti i posti disponibili.

Dopo l’esclusione, infatti, alcuni degli ammessi avevano rinunciato ai posti ottenuti che di conseguenza rimanevano vacanti. Tuttavia il bando non prevedeva alcuna utilizzazione o scorrimento delle graduatorie, provocando così l’inutilizzazione di numerosi posti vuoti.

La dottoressa si è avvalsa del patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia per il ricorso contro il Ministero dell’istruzione, per l’annullamento, previa sospensione, del bando di concorso nonchè per l’accertamento del diritto ad essere ammessa, eventualmente anche in soprannumero, ad uno dei corsi di specializzazione indicati nell’istanza di partecipazione. 

In particolare gli avvocati Rubino e Impiduglia hanno censurato il bando laddove non prevedeva la possibilità di disporre lo scorrimento o l’utilizzazione della graduatoria nonostante la vacanza di una serie di posti inizialmente assegnati ad altri vincitori che non avevano iniziato poi la frequenza delle attività didattiche

Il Consiglio di Stato, condividendo le censure formulate dagli avvocati Rubino e Impiduglia, ha accolto l’istanza cautelare avanzata nell’interesse della giovane dottoressa, disponendo la riapertura dello scorrimento delle graduatorie dei candidati all’ammissione alle scuole di specializzazione sui posti eventualmente disponibili nelle sedi richieste, secondo l’ordine di priorità.

La dottoressa è stata quindi ammessa con riserva alla scuola di specializzazione dove ha sostenuto e superato tutti gli esami relativi ai primi 3 anni.

Successivamente il Tar Lazio ha accolto nel merito il ricorso proposto dagli avvocati Rubino e Impiduglia rilevando come i provvedimenti impugnanti fossero illegittimi giacché la pubblica amministrazione è tenuta alla redistribuzione dei posti rimasti disponibili. Con questa sentenza è stato chiarito che la mancata utilizzazione di tutti i posti disponibili si pone in contrasto con “l’esigenza di reperire un adeguato numero di professionisti sanitari secondo il concreto fabbisogno in atto”.

E per effetto della sentenza, l’Università dovrà provvedere alla “iscrizione definitiva della ricorrente al corso di specializzazione” attualmente frequentato.

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