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Giustizia amministrativa / Ribera

Partecipa al concorso, entra in graduatoria ma non risulta vincitrice: dopo il ricorso sarà assunta

Il Consiglio di Stato non le aveva riconosciuto il punteggio aggiuntivo e, per questo, non avrebbe potuto lavorare all’ufficio per il processo nei distretti delle Corti di Appello e di Cassazione

Una donna di Ribera ha vinto un ricorso al Tar dopo avere partecipato, nel 2021, ad un concorso indetto dal Ministero della giustizia per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale con il profilo di addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale facente parte dei distretti delle diverse Corti di Appello e di Cassazione.

Tale concorso si articolava in due distinte fasi: una prima fase di preselezione avente ad oggetto una prova scritta ed una seconda fase consistente nella valutazione dei titoli posseduti e dichiarati dai candidati.

Dopo tale procedura è stata resa pubblica la graduatoria di merito ed alcuni dei partecipanti, pur risultando idonei, non figuravano tra i vincitori del concorso e ciò per la mancata assegnazione dei 2 punti aggiuntivi, previsti dall’articolo 6 del bando, che attribuiva un maggior punteggio ai soli possessori del diploma di laurea triennale o laurea magistrale o laurea specialistica quale proseguimento della laurea triennale indicata come titolo di accesso al concorso.

Tali candidati, al fine di ottenere il riconoscimento dei 2 punti aggiuntivi, hanno presentato un ricorso collettivo al Tar Lazio-Roma chiedendo l’annullamento delle graduatorie dei vincitori del concorso. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancata notifica ad un soggetto che potesse definirsi quale controinteressato effettivo.

I ricorrenti, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, hanno proposto appello al Consiglio di Stato. I legali hanno evidenziato l’erroneità della decisione del giudice di prime cure nella parte in cui non ha considerato la concorrente cui era stato notificato originariamente il ricorso quale controinteressato effettivo e, all’opposto, hanno rilevato come, a fronte di una procedura unitaria (unico concorso, unica prova concorsuale e unico contingente dei posti messi a bando), la qualità di controinteressato doveva riconoscersi a tutti i soggetti che potevano subire un nocumento dal possibile accoglimento del ricorso, a prescindere dalla graduatoria distrettuale nella quale erano stati originariamente inseriti.

Inoltre hanno rilevato in giudizio come l’articolo 6 del bando avesse determinato un’inammissibile disparità di trattamento fra partecipanti dello stesso concorso aventi titoli accademici equiparati ed equipollenti da un punto di vista formale. Pertanto i 2 punti aggiuntivi attribuiti ai soli candidati possessori del diploma di laurea dovevano considerarsi illegittimi ed in violazione del principio di uguaglianza sia formale che sostanziale.

Il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza impugnata, ha accolto l’appello collettivo e di conseguenza ha annullato gli atti impugnati. Tra i beneficiari della sentenza figura, appunto, una donna di 38 anni originaria di Ribera che potrà dunque prendere servizio presso le varie sedi poste a bando.

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