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Mercoledì, 24 Aprile 2024
Giustizia amministrativa

Esclusa dal “Concorsone” regionale dei centri per l’impiego, candidata vince ricorso e ottiene l’ammissione

Un’agrigentina di 48 anni non era stata ammessa alla prova scritta perché non avrebbe raggiunto il punteggio minimo: le sue abilitazioni professionali non erano state prese in considerazione

Erano ben 537 i posti messia a disposizione dalla Regione siciliana che, dopo numerosi anni, aveva finalmente bandito un importante concorso per il potenziamento dei centri per l’impiego dell’isola. Si trattava di assunzioni di personale a tempo pieno e indeterminato.

Il bando di concorso, in particolare, prevedeva una prima preselezione dei candidati sulla base dei titoli posseduti, così come previsto dal legislatore nazionale.​ ​ ​ ​

In esito a tale preselezione, sono stati ammessi alla prova concorsuale un numero abbastanza esiguo di candidati. Successivamente numerosi candidati ammessi alla prova scritta non l’hanno superata ottenendo un punteggio inferiore al minimo previsto (21 punti). A seguito di ciò sono rimasti non assegnati 267 posti.

Tra i partecipanti al concorso figura anche un’agrigentina di 48 anni che è stata esclusa dalla procedura preselettiva in ragione del punteggio conseguito per i titoli di studio e che ha proposto, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, un ricorso al Tar di Palermo.

Il collegio difensivo ha sostenuto come la clausola del bando di concorso, che inibisce la valutazione di tutti i titoli legalmente riconosciuti dai candidati – quali abilitazioni professionali – si ponga in palese violazione con la disposizione prevista dal legislatore nazionale che prevede invece la “valutazione dei titoli legalmente riconosciuti” includendo così anche le abilitazioni professionali.

I legali hanno quindi censurato l’illegittimità della scheda di valutazione (e del conseguente provvedimento di esclusione) della loro assistita poiché l’amministrazione non ha valutato tutti i titoli presentati della candidata (e in particolare l’abilitazione professionale) che le avrebbero invece consentito di ottenere un punteggio utile per l’ammissione alla successiva fase concorsuale.

Il Tar ha dato ragione alla donna ammettendola, con riserva, a sostenere le prove scritte del concorso pubblico per il potenziamento dei centri per l’impiego. Ma la candidata non si è fermata solo a questo: ha anche contestato, con appositi motivi aggiunti in corso di notifica, anche il punteggio assegnato alla prova scritta rilevando come numerosi quesiti fossero ambigui o, comunque, non correttamente formulati. Su quest’ultimo aspetto il Tar si pronuncerà nei prossimi giorni.

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