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Venerdì, 29 Marzo 2024
Cronaca

"Ha rischiato di non sostenere l’esame di abilitazione perché in gravidanza”: il Tar da ragione a un avvocato praticante

Secondo i giudici la maternità va sempre tutelata e non può essere in nessun caso oggetto di discriminazione. Pienamente riconosciuta l’assoluta preminenza delle ragioni di tutela della salute della donna

La maternità deve essere tutelata sempre e comunque, anche quando bisogna sostenere un esame e se ne chiede il rinvio a una data compatibile con lo stato di salute della candidata.

Lo ha deciso il Tar a seguito di un ricorso presentato da una donna di 39 anni, praticante avvocato di Agrigento, che, dopo aver superato la prima prova per l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense, presso la Corte di Appello di Bologna, è stata ammessa alla seconda prova orale da sostenere il 6 dicembre 2021.

Tuttavia, a causa di uno stato di gravidanza a rischio, la donna aveva presentato apposita istanza affinché l’esame venisse differito in una data compatibile con il suo stato di salute.

Ma la commissione esaminatrice, pur riconoscendo la fondatezza della richiesta, si era limitata a disporre il differimento entro e non oltre il 15 dicembre. Troppo presto, secondo la donna, per essere nelle condizioni di sostenere l’esame.

Per questo l’avvocato praticante ha deciso di presentare ricorso con il patrocinio dei legali Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia sostenendo che la risposta della commissione d’esame fosse un atto offensivo alla maternità, una vera e propria discriminazione di genere a danno di una gestante.

La tesi difensiva ha evidenziato il fatto che la candidata non sarebbe stata nelle condizioni di sostenere la seconda prova orale al pari degli altri aspiranti, violando così il principio di uguaglianza, nonché le disposizioni poste proprio a tutela della gravidanza, della maternità e della salute della madre e del nascituro.

Quindi non potevano derivare conseguenze sfavorevoli per il fatto di trovarsi in stato interessante durante lo svolgimento di una prova concorsuale. 

Gli avvocati difensori hanno inoltre sottolineato l’illegittimità del provvedimento della commissione che non manifestava in alcun modo l’intenzione di attivare un’apposita sessione d’esame suppletiva tenendo realmente conto della situazione e non ritenendo il parto un giustificato impedimento.

Ma alla fine il Tar di Bologna ha pienamente riconosciuto la “Assoluta preminenza delle ragioni di tutela della salute della donna in stato di gravidanza e del nascituro” ordinando di disporre una seduta di esami in data compatibile con lo stato di salute della donna.

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