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Giovedì, 25 Aprile 2024
Cronaca

"Esclusa dalla graduatoria": docente vince ricorso e il tribunale condanna il Ministero dell’Istruzione

Un’agrigentina di 44 anni ha rischiato di perdere l’opportunità di ambire ad una supplenza ed essere assegnata a una delle sedi disponibili con la conseguente perdita del contratto di lavoro

Prima esclusa dalla graduatoria e poi reinserita senza essere però riammessa in termini con riferimento all’anno scolastico in corso: un fatto che le avrebbe precluso di ambire a una supplenza ed essere assegnata a una delle sedi disponibili.

Per questo una docente agrigentina di 44 anni, in riferimento a due distinte classi di concorso per l’insegnamento di italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di primo grado e discipline letterarie negli negli istituti d’istruzione secondaria di secondo grado - ha fatto ricorso con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Mario La Loggia.

Inizialmente era stata esclusa dalla graduatoria in quanto ritenuta mancante dei requisiti necessari per l’iscrizione a detta Graduatoria.

I ricorso cautelare è stato proposto dinanzi al giudice del lavoro del tribunale di Sciacca per ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad essere rimessa in termini ai fini della presentazione della propria domanda di attribuzione/preferenza di sede di supplenza e, conseguentemente, ad essere assegnata alla sede di servizio che le sarebbe spettata in ragione del punteggio con relativa retrodatazione degli effetti giuridici della nomina.

I difensori della docente agrigentina hanno dimostrato in giudizio sia il possesso in capo alla propria assistita dei requisiti per essere iscritta alla GPS per la classe di concorso A022 sia che la mancata presentazione della domanda di attribuzione/preferenza per alcuna sede di supplenza relativamente all’anno scolastico 2021/2022, scaturiva dall’illegittima esclusione dalla graduatoria disposta dall’amministrazione scolastica.

Inoltre gli avvocati Rubino e La Loggia evidenziavano il danno irreparabile conseguente alla perdita di un contratto di lavoro per la classe A022 che la docente, con il proprio punteggio in graduatoria, avrebbe certamente ottenuto per l’anno scolastico 2021/2022 presso una delle cattedre disponibili oltre al rischio, nelle more del giudizio di merito, di esser superata nella collocazione in graduatoria e nell’assegnazione delle sedi disponibili all’interno dell’ambito di preferenza da colleghi aventi minori titoli.

In giudizio si è costituito anche il Ministero dell’Istruzione contestando l’infondatezza in fatto e in diritto del ricorso.

Il tribunale di Sciacca, in funzione di giudice del lavoro, ha ritenuto sussistenti i requisiti per concedere la tutela cautelare richiesta con conseguente accoglimento del ricorso della docente agrigentina.

Con la medesima pronuncia, inoltre, il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese che ammontano a 2.800 euro.

Adesso l’amministrazione scolastica dovrà procedere ad assegnare alla docente la sede di servizio per lo svolgimento di supplenza che le sarebbe spettata in ragione del punteggio di è titolare, con retrodatazione degli effetti giuridici della nomina, procedendo altresì alla conseguente rettifica della posizione della ricorrente.

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