rotate-mobile
Sabato, 20 Aprile 2024
Cronaca

Annullata informativa antimafia per coop di Campobello di Licata

Il provvedimento si fondava sulla base della parentela con un uomo deceduto nel 1997 e ritenuto fiancheggiatore della famiglia stiddara e con un altro soggetto condannato all'ergastolo

Annullata informativa prefettizia notificata ad una cooperativa sociale di Campobello di Licata. Il Tar Sicilia ha anche condannato il ministero dell'Interno al pagamento delle spese di giudizio.

I fatti. Una cooperativa, di cui è presidente del Cda una donna di 41 anni di Campobello di Licata, si occupava dell'attività' di ricovero dei minori stranieri non accompagnati. La coop, ad un certo punto, stipulava con il Comune di Campobello di Licata un contratto per il collocamento di minori stranieri disposti dalla Questura di Agrigento. Poi, però il Comune disponeva la risoluzione del contratto in esecuzione di una nota della Prefettura di Agrigento con la quale veniva reso noto che nei confronti della cooperativa sussisteva il pericolo di condizionamento della criminalità organizzata.

Avanzata la richiesta di accesso agli atti, il presidente della coop apprendeva che l'informativa prefettizia antimafia irrogata si fondava esclusivamente sulla base della parentela con un uomo deceduto nel 1997 e ritenuto fiancheggiatore della famiglia stiddara e con un altro soggetto condannato all'ergastolo per i reati di associazione mafiosa, omicidio ed estorsione.

La quarantunenne proponeva allora un ricorso giurisdizionale, con il patrocinio dell'avvocato Girolamo Rubino, contro il ministero dell'Interno, per l'annullamento dell'informativa prefettizia. L'avvocato Rubino ha sottolineato il principio secondo cui l'accertato rapporto di parentela non può costituire l'unico elemento su cui può fondarsi un'informativa antimafia, rilevando che la frequentazione con i parenti sarebbe stata comunque impossibile perchè uno era deceduto da oltre quindici anni mentre l'altro era detenuto da quasi vent'anni.

L'avvocato Rubino infine ha citato un precedente giurisprudenziale del Consiglio di Stato secondo cui il rischio di infiltrazione mafiosa deve trovare motivazione in circostanze di cui si possa apprezzare l'attualità al momento della valutazione. Il Tar Sicilia - sezione prima, presidente Calogero Ferlisi, relatore Luca Lamberti - condividendo integralmente le censure formulate dall'avvocato Rubino ha accolto il ricorso ed ha annullato i provvedimenti impugnati, condannando anche il ministero dell'Interno al pagamento delle spese di giudizio. Per effetto della sentenza resa dal Tar la cooperativa campobellese potrà continuare l'attività di ricovero dei minori. 

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Annullata informativa antimafia per coop di Campobello di Licata

AgrigentoNotizie è in caricamento