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Venerdì, 29 Marzo 2024
Cronaca Licata

Contributo revocato 10 anni dopo l'erogazione, società vince ricorso e non dovrà restituire 4 milioni di euro

Il Cga blocca il provvedimento del ministero che aveva annullato il contributo, emesso nell'ambito del Patto del golfo

Il Consiglio di giustizia amministrativa sospende il provvedimento di revoca del contributo: una società di Licata, almeno per il momento, non dovrà restituire i 4 milioni di euro che le erano stati erogati nell'ambito del cosiddetto "Patto territoriale del golfo".

La società V.B., con sede a Licata, nel dicembre 2001 otteneva la concessione in via provvisoria di un contributo pari a poco meno di 2 milioni e 600 mila euro. Nel corso del 2018, a distanza di ben dieci anni dalla realizzazione dell’investimento, il ministero dello Sviluppo economico disponeva la revoca delle agevolazioni concesse ed il recupero delle somme già erogate per un importo complessivo di 4.165.053 euro, comprensivo di interessi ed oneri di accertamento, sulla base di presunte irregolarità contrattuali.

La V.B., dunque, proponeva un ricorso giurisdizionale, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Lucia Alfieri, per l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento di revoca totale del contributo erogato.

In particolare, i difensori deducevano l’illegittimità del provvedimento di revoca per “violazione delle norme e dei principi in materia di definizione dei procedimenti amministrativi” nonché per “difetto assoluto di presupposto e di istruttoria, avendo l’Amministrazione adottato il provvedimento di revoca a seguito di un’attività istruttoria avviata e conclusa oltre ogni tempistica ragionevole - dopo ben 10 anni dalla presentazione del conto finale da parte del soggetto beneficiario – ed in violazione della disciplina in materia di controllo della rendicontazione dei beneficiari del finanziamento".

I legali della società, d’altra parte, censuravano "l’erroneo calcolo degli interessi maturati sulle somme oggetto di recupero, effettuato senza tener conto della buona fede con la quale la società ha percepito il contributo, confidando nel buon esito del finanziamento in ragione dell’avvenuta realizzazione dell’intervento in conformità a quanto previsto nel progetto finanziato".

Il Tar Sicilia di Palermo, accogliendo parzialmente il ricorso della società ricorrente, dichiarava l’illegittimità del provvedimento di revoca per la parte relativa all’erronea quantificazione degli interessi maturati sulle somme oggetto di recupero da parte dell’Amministrazione, solamente a far data dalla domanda di restituzione dell’indebito.

A questo punto, la società si rivolgeva al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, al fine di ottenere, in riforma parziale della sentenza  del Tar, il recupero delle somme già erogate.

Il Cga, accogliendo l’istanza cautelare presentata dagli avvocati Rubino ed Alfieri, ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata fino all’udienza di merito.

Pertanto, in attesa della definizione del giudizio di merito, la società non dovrà restituire il contributo superiore a 4 milioni di euro. 

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