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Giovedì, 25 Aprile 2024
Cronaca Burgio

Condannato per omicidio stradale, odontoiatra riavrà la sua patente di guida

I legali hanno evidenziato che  le vittime, che stazionavano lungo la S.S. 115 in ragione di un precedente incidente stradale, al momento del sinistro erano privi dei prescritti giubbotti retroriflettenti

Era stato condannato per omicidio stradale, adesso un noto odontoiatra di Burgio potrà riavere la sua patente. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Sciacca aveva condannato il professionista nel 2017, revocando anche la patente di guida. 

Successivamente, la corte costituzionale  ha dichiarato "costituzionalmente illegittimo, per contrasto coi principi di uguaglianza e proporzionalità, l'articolo 222, comma 2, del Codice della Strada nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna per i reati di omicidio stradale o di lesioni personali stradali, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa, purchè non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi 2 e 3 degli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale". 

Secondo sentenza della corte costituzionale quindi la revoca della patente di guida non è una sanzione accessoria automatica alla condanna. Il giudice, duque, può disporre anche alla revoca della patente ed anche alla sospensione.

Per questo con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Daniele Piazza, davanti  al giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Sciacca un incidente di esecuzione,è stato chiesto  la rideterminazione della pena accessoria.

I legali hanno evidenziato che  le vittime, che stazionavano lungo la S.S. 115 in ragione di un precedente incidente stradale, al momento del sinistro erano privi dei prescritti giubbotti retroriflettenti ed avevano posizionato il triangolo di emergenza in maniera non regolare. L'assistito di Rubino e Piazza  “circolava alla velocità di circa 75 km/h in un tratto stradale nel quale vigeva il limite di velocità di 50 Km/h …”, meritava di essere rivalutato alla luce degli stessi atti depositati dalla Procura.

In particolare, veniva rappresentato che dall’esame della “scatola nera” installata sull’autovettura di. G.F. era stata accertata una velocità di 54 km/h e, dunque, appena 4 km/h in più rispetto al limite di velocità e ben 21 km/h in meno rispetto a quanto riportato nella sentenza di condanna.

Gli avvocati Rubino e Piazza hanno ritenuto che gli elementi avrebbero potuto indurre il giudice ad una differente valutazione della condotta di guida del proprio assistito.

Il giudice dell’Esecuzione del tribunale di Sciacca, Cucinella, condividendo le tesi difensive dei legali Rubino e Piazza, ha accolto l’incidente di esecuzione proposto e, per l’effetto, ha rideterminato la pena accessoria, applicando in luogo della revoca della patente la sospensione della stessa per anni due.

Il periodo di sospensione è stato già scontato dalG.F., lo stesso potrà immediatamente ottenere dalla competente prefettura il titolo di guida, assolutamente necessario per espletare l’attività di odontoiatra nei diversi studi della provincia di Agrigento di cui è titolare.

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