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Giovedì, 25 Aprile 2024
Giustizia amministrativa / Grotte

Concorso al Comune, il Tar conferma la correttezza della graduatoria e condanna candidata che aveva fatto ricorso

Si trattava di una selezione per l’incarico di istruttore direttivo contabile. La donna contestava il calcolo dei punteggi degli altri candidati ma i giudici hanno ritenuto infondati i motivi dell’impugnazione

Il Tar ha dato ragione al Comune di Grotte in riferimento ad un ricorso presentato da una candidata al concorso per la copertura del posto di istruttore direttivo contabile. Quest’ultima è stata anche condannata al pagamento delle spese legali. Nel 2020, infatti, il Comune di Grotte aveva indetto una procedura selettiva per soli titoli. Al termine delle operazioni di controllo dei titoli posseduti dai candidati, la commissione, nel febbraio del 2021, aveva approvato la graduatoria definitiva collocando la ricorrente in 18esima posizione. La donna aveva poi deciso di impugnare il provvedimento con cui il Comune aveva approvato la graduatoria definitiva della procedura selettiva in parola.

In particolare, la candidata, sosteneva l’illegittimità del provvedimento sulla scorta di due diversi motivi: con il primo veniva censurato il calcolo dei punteggi degli altri candidati nella parte in cui veniva a loro attribuito un ulteriore punteggio per lauree specialistiche o a ciclo unico (comprovate dagli stessi candidati); con il secondo chiedeva invece l’aumento del proprio punteggio in quanto sosteneva di essere in possesso di una laurea magistrale in economia. 

Il Comune si è costituito in giudizio con il patrocinio dell’avvocato Girolamo Rubino il quale ha dedotto l’infondatezza delle presunte ragioni della controparte. Difatti, in relazione al primo motivo di ricorso, l’avvocato Rubino ha rilevato che, secondo una corretta interpretazione del bando di concorso, le lauree triennali e quelle magistrali devono essere considerate come titoli distinti. Pertanto la commissione di concorso, in questo caso, aveva giustamente attribuito ai candidati un ulteriore punteggio per le lauree magistrali o specialistiche appositamente certificate.

In relazione al secondo motivo di ricorso, il legale del Comune ha ribadito la correttezza delle determinazioni prese dalla commissione di concorso, anche nella parte in cui alla ricorrente non ha attribuito un ulteriore punteggio per il possesso della laurea magistrale. Infatti la mancata valutazione del secondo titolo non derivava da un errore della commissione, ma dal fatto che la ricorrente non aveva allegato alla documentazione presentata l’autocertificazione atta a comprovare il possesso del secondo titolo di studio.

Per cui il Tar ha rigettato il ricorso presentato dalla donna condannandola al pagamento di 1.500 euro di spese legali.

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