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Venerdì, 29 Marzo 2024
Cronaca

Tar condanna il Comune di Cattolica Eraclea, la risposta dell'Ente

Il Tribunale ha deciso che il Comune dovrà definire il procedimento relativo alla richiesta di rilascio del permesso di costruire la struttura ricettiva e pagare le spese giudiziali, mentre la società ricorrente dovrà quantificare i danni subiti e subendi da liquidare in un'altra udienza

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA CONTRODEDUZIONI SENTENZA TAR SICILIA "DITTA LE KOKALIDI"

(Tar condanna Comune di Cattolica Eraclea, società riberese costruirà struttura ricettiva)

In riferimento alla sentenza emessa dal TAR Sicilia n.902/2016 del 23.03.2016, promossa dalla titolare della Ditta LE KOKALID, rappresentata e difesa dall'Avv. Girolamo Rubino, con la quale veniva disposto al Comune di Cattolica Eraclea l'illegittimità del silenzio servato dallo stesso Ente e, quindi, l'adozione di una determinazione esplicita e conclusiva sull'istanza prodotta dalla ditta LE KOKALIDI, entro giorni 30 dalla notifica, così di seguito si elencano, sommariamente, le controdeduzioni contestate alla ditta dall'Ufficio Tecnico Comunale:

  1. Il procedimento non può ritenersi concluso in quanto il progetto presentato non possiede le caratteristiche tecniche minime per il rilascio della concessione edilizia, lo stesso è semplicemente un progetto di massima, finalizzato all'ottenimento di una variante urbanistica, ottenuta, mancante di molti elementi necessari a dare allo stesso la configurazione di progetto esecutivo.
  2. Si elencano di seguito gli elementi non rispondenti alle norme che regolano l'attività edilizia:
  1. non è stata acquisita l'autorizzazione del Genio Civile per le strutture anche precarie;
  2. non è stato presentato un piano per le terre e rocce da scavo ed il convogliamento delle acque di scolo;
  3. non è stata acquisita la documentazione preventiva relativa alle condizioni poste dall'Ass.to Regionale TT.AA.- Dip. Reg. dell'Ambiente, Servizio 1 VAS-VIA, nota prot.3445 del 20.01.2012;
  4. non è stata sottoposta alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento (che aveva espresso parere con prescrizioni in sede di conferenza dei servizi), rilevando che "L'attuale livello di progettazione tendente a definire l'impianto plano-volumetrico consente di esprimere un giudizio solo sulla compatibilità paesaggistica delle opere in relazione alla pianificazione urbanistica in variante, per cui i livelli di attenzione ai fini della tutela, dovranno essere meglio verificati nel successivo livello di progettazione", prot. 1734 del 2.02.2012;
  5. non è stato acquisto, nonostante fosse puntualmente specificato, parere dell'A.S.P. - U.O. Dip. Di Prevenzione Area Tutela salute e Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro "…. non deve essere rilasciato alcun parere da parte della nostra U.O. prevenzione Igienico-sanitaria; lo scrivente esprimerà parere per l'insediamento lavorativo in oggetto , relativamente alla tutela e salute dei lavoratori, in fase di concessione edilizia, previa acquisizione di una nuova richiesta e di una documentazione dettagliata e congrua per il rilascio del parere di competenza.";
  6. non è stato acquisito parere del CPTA ora Ass.to TT.AA. di autorizzazione allo scarico;
  7. non sono stati nè calcolati nè pagati gli oneri di urbanizzazione costo di costruzione.

Questa Amm.ne, nello scrupoloso rispetto della normativa e delle leggi, ispirandosi ai principi di trasparenza e legalità, dichiara la disponibilità al rilascio della concessione edilizia, una volta che codesta Ditta le KOKALIDI provvederà a fornire tutta la documentazione necessaria mancante, nel rispetto della variante approvata con atto del C.C. n. 5/2012.

Pur tuttavia, codesta Ditta, consapevole della legittimità delle autorizzazioni acquisite, aveva ed ha la facoltà di attivare la procedura prevista dalla L.R. n.5 del 5.04.2011, pubblicata sulla GURS 16/2011, ed in particolare l'art.19, che nell'ottica di uno snellimento dei tempi, ha apportato modifiche all'art.2 della L.R. 17/1994, nel rispetto delle disposizioni di trasparenza, semplificazione, efficienza, dell'informatizzazione della pubblica amministrazione.

Il Sindaco

(Dott. N. Termine)

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