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Giovedì, 25 Aprile 2024
Cronaca

Contesa sull'onorario per i lavori alla rete fognaria, giudice dà ragione a funzionario

Il tribunale del lavoro annulla la determina dirigenziale del Comune che pretendeva la restituzione di circa 11.500 euro

Il tribunale del lavoro dà ragione al funzionario del Comune di Agrigento, Sebastiano Di Francesco, e stabilisce che non dovrà restituire un onorario aggiuntivo di quasi 23 milioni di vecchie lire che era stato erogato nell'ambito della realizzazione, da parte dell'ente, dei lavori di completamento della rete fognaria.

L’ingegnere, dipendente del Comune di Agrigento con la qualifica di funzionario dell’Ufficio tecnico comunale, era stato nominato ingegnere capo dei lavori di completamento e separazione della rete fognaria dello stesso Comune. A seguito della nomina, era stata disposta, in suo favore, la liquidazione del relativo onorario del quale, tuttavia, successivamente, l’Amministrazione comunale richiedeva la restituzione.

Il funzionario, con ricorso patrocinato dagli avvocati Girolamo Rubino e Mario La Loggia, si rivolgeva al giudice del lavoro per ottenere l’annullamento o la disapplicazione della determinazione dirigenziale con la quale era stata richiesta la restituzione della somma, pari a 22.642.790 lire (oggi pari a 11.694 euro), corrisposta a titolo di onorario.

In particolare, i legali, richiamando l’ampia giurisprudenza consolidatasi in materia, hanno ribadito come, nel caso di specie, "non operasse il principio di onnicomprensività del trattamento economico, sulla scorta del quale era stata adottata la determinazione dirigenziale impugnata con la richiesta di restituzione delle somme. Secondo questa disposizione, è fatto divieto alla pubblica amministrazione di remunerare un proprio dipendente con compensi ulteriori per lo svolgimento di compiti rientranti nelle mansioni dell’ufficio".

Uno dei difensori del funzionario, l'avvocato Rubino, precisa: "Tuttavia, nel caso di specie, la nomina ad ingegnere capo disposta dal sindaco e lo svolgimento, da parte del ricorrente, delle relative mansioni esulavano dalle ordinarie mansioni di ufficio attribuite al ricorrente in base alla categoria di inquadramento, rappresentando piuttosto l’adempimento di un ulteriore (e superiore) incarico conferito espressamente dall’Amministrazione comunale resistente".

Il tribunale di Agrigento, sezione Lavoro, condividendo le tesi difensive articolate dagli avvocati Girolamo Rubino e Mario La Loggia, ha accolto il ricorso, riconoscendo il diritto del ricorrente a trattenere il compenso aggiuntivo corrisposto a seguito della nomina ad ingegnere capo, in ragione del fatto che lo stesso era stato chiamato "a svolgere compiti, mansioni e funzioni istituzionali diverse da quelle ordinariamente assegnategli, con conseguente inapplicabilità del principio di onnicomprensività della retribuzione".

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