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Mercoledì, 24 Aprile 2024
Cronaca

“Nessuna irregolarità nell’individuazione di una farmacia”, il Cga respinge ricorso

Già in primo grado il Tribunale amministrativo aveva ritenuto non fondate le obiezioni presentate dalla società

Sedi farmaceutiche nella città di Agrigento, il Cga da definitivamente torto ad una società bloccando il progetto di realizzazione di una farmacia nella zona ad ovest della città.

Oggetto del contendere era, in particolare, la determinazione sindacale del 2012 con la quale il primo cittadino dell’epoca individuava appunto le nuove sedi farmaceutiche collocandone una nell’area tra San Vito e Bonomorone, sull’asse viario da via Giovanni XXIII e via Demetra. Questo perché la società ne gestisce una già a pochi chilometri di distanza e contestava, appunto, la “violazione dei principi di equa distribuzione, di più ampia accessibilità e massima fruizione del servizio farmaceutico) il cui senso veniva esposto nell’articolazione di un unico ragionamento teso a contestare la legittimità del provvedimento gravato”, chiedendo inoltre un risarcimento economico. Il Comune non si costituì in primo grado e, nonostante questo, “vinse” in primo grado, con i giudici amministrativi che rilevarono, tra le altre cose, “la tardività della censura di incompetenza relativa dedotta oralmente in udienza dal difensore della ricorrente, in quanto motivo nuovo proposto tardivamente oltre 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento” e il fatto che “la farmacia ricorrente non è, peraltro, ubicata nell’asse che va da via Giovanni XXIII a via Demetra, costituente il riferimento per l’individuazione della nuova zona”.

La società comunque ha ritenuto di ricorrere al Cgars, ritenendo l’esistenza, tra le altre cose, di un “gravissimo ed irrimediabile deficit istruttorio e motivazionale accusato dal Comune di Agrigento sul piano delle valutazioni demografiche necessariamente presupposte alla determinazione di localizzazione delle nuove sedi” e che mancherebbe un’equa distribuzione sul territorio delle farmacie. Osservazioni respinte dal Cgars, che ha invece confermato per intero la sentenza del Tar, condannando il privato a pagare le spese legali nei confronti di Comune e Asp.

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