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Cronaca

Cassazione riconosce diritti di due medici, condannata presidenza Consiglio dei ministri

I due sanitari chiedevano il compenso per l'attività espletata durante il corso di specializzazione

Due medici agrigentini hanno citato ed ottenuto la condanna, dalla Corte di Cassazione, della presidenza del Consiglio dei ministri, per non aver percepito alcuna forma di compenso per l'attività espletata durante il corso di specializzazione in strutture sanitarie.

I due medici di 62 e 67 anni - uno specializzato in Chirurgia vascolare e l'altro in Medicina legale e delle assicurazioni - hanno messo in mora la presidenza del Consiglio, visto l'inadempienza dello Stato italiano a recepire la direttiva comunitaria che riconosce ai medici specializzandi il diritto di essere indennizzati.

Assistiti dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, i due medici convenivano in giudizio davanti al tribunale civile di Roma la presidenza del Consiglio dei Ministri per l'accertamento del diritto al risarcimento quantificato in 11 mila euro per la frequenza di ogni anno di corso. Il tribunale civile di Roma, condividendo le tesi difensive sostenute dagli avvocati Rubino e Impiduglia, ha accolto il ricorso, riconoscendo ai due medici agrigentini il diritto all'indennizzo per i tre anni corrispondenti alla durata legale dei corsi di specializzazione seguiti. La presidenza del Consiglio dei Ministri ha poi proposto appello davanti la Corte di Roma. Anche la Corte d'Appello di Roma ha dato ragione ai due medici.

La presidenza del Consiglio dei ministri proponeva, quale ultimo passaggio, un ricorso davanti la Suprema Corte di Cassazione sostenendo la prescrizione del credito. La Cassazione, ritenendo infondati i motivi di ricorso proposti dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha respinto il ricorso proposto dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, condannando quest'ultima anche al pagamento.

Se entro 120 giorni dalla notifica delle sentenza resa dalla Cassazione i due medici agrigentini non riceveranno le somme spettanti a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, potrà essere richiesta la nomina di un commissario ad acta che intervenga in via sostitutiva. 

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