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Giovedì, 25 Aprile 2024
Cronaca

Carnevale 2020, firmata l'ordinanza: niente alcol e contenitori di vetro

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

In vista delle manifestazioni carnascialesche, in programma  dal 22 al 25 Febbraio 2020, il Sindaco,  nella giornata odierna, ha emesso due ordinanze atte a disciplinare le norme di comportamento ai fini di un allegro, sicuro e sereno svolgimento di tutti gli eventi in programma. 

La prima, che reca il numero 11, concerne il divieto di porre in vendita, nonchè divieto della loro detenzione e utilizzo negli spazi pubblici e aperti al pubblico sul territorio comunale di: vendita  e somministrazione di bevande alcoliche e super alcoliche; vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie e bicchieri di vetro e lattine alle attività di commercio, artigianali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; introduzione e uso di spray urticanti (gasoleoresium capsicum); bombolette schiumogene a spray; mortaretti, petardi o simili; mazze, randelli e/o manganelli di plastica.
Il tutto nel periodo che decorre dalle ore 16,00 del 21 Febbraio 2020 fino al termine di tutte le manifestazioni. I divieti di cui ai punti 1  e 2 saranno in vigore su tutte le vie e i corsi interessati dalle sfilate dei gruppi e di carri allegorici dalle ore 15,00 fino al termine della manifestazione; Il divieto per i rimanenti punti, sarà in vigore su tutto il territorio comunale nei giorni interessati dalle sfilate dei gruppi e dei carri fino al termine della manifestazione.

Con l'ordinanza n° 12, invece, sono stati autorizzati i prolungamenti dell'orario di intrattenimento musicale per le manifestazio0ni inserite nel programma predisposto dall'Amministrazione comunale, come segue:
dalle ore 24,00 alle ore 01,230 del giorno 22/2/2020;
 - dalle  00,00 alle ore 03,00 del giorno 26/02/2020, a condizione che vengano  disposte misure per impedire l'esposizione  di persone nei pressi di sorgenti sonore, laddove i livelli di pressione acustica di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 16/04/1999 n° 215, superino il valore di 95 dB (A) di Leq.
 

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