Aica, ancora scintille con la consulta: "Non ha diritto a conoscere tutti gli atti"
Il dirigente generale e il presidente del Cda rispondono così ad una richiesta dei giorni scorsi con la quale il presidente della struttura dentro cui sono presenti le associazioni chiedeva copie dei bilanci
Si inasprisce sempre di più il rapporto tra Aica e la Consulta delle associazioni dei consumatori, che è tra l'altro al centro pure di un "vivace" confronto interno.
Il controllo sulla gestione di Aica è in carico agli uffici, e la Consulta delle associazioni non ha potere ispettivo né di verifica in modo "generalizzato".
E' gentile, ma netta, la presa di posizione dei vertici della società consortile, nella persona del direttore generale e del presidente del Cda, nei confronti appunto della consulta presieduta da Giuseppe Di Miceli (Konsumer) e composta dalle associazioni Agrigento punto e a capo; Titano; A testa alta; Centro consumatori Italia; Centro studi De Gasperi; Codacons; comitato civico Cantavenera; Ethikos, Intercopa e Federconsumatori.
Una risposta che arriva a poco più di un mese da un sollecito formale fatto appunto dalla Consulta nei confronti di Aica, con una richiesta di fornire la visione di una serie di atti oltre che, ovviamente, prevedere un coinvolgimento maggiore e più puntuale della struttura che rappresenta cittadini e consumatori.
Una risposta, appunto, che pare voler mettere dei paletti mentre, comunque, fornisce gli atti richiesti a manifesta disponibilià "a programmare incontri con la Consulta per interloquire in merito alle attività svolte dall’Azienda ed aventi ad oggetto tematiche di competenza della stessa Consulta".
"Ciò premesso - si legge infatti - si coglie l’occasione per evidenziare che lo Statuto AICA attribuisce alla Consulta un potere esclusivamente consultivo (art. 48 c. 7). Le funzioni assegnate alla stessa (art. 48 c. 5 bis) devono, pertanto, essere esercitate entro l’ambito del potere conferito e non possono valere a costituire un potere di ispezione generalizzata sull’Azienda, tanto che l’art. 48, comma 3, dello Statuto prevede che “il controllo sulla gestione dell’azienda è svolto dagli uffici competenti per materia”, con ciò escludendo funzioni di controllo gestionale in capo ad altri soggetti".
La Consulta potrà avere, quindi, "accesso alle sole informazioni utili allo svolgimento delle funzioni statutarie". Questo perché "il ruolo della stessa non è infatti sufficiente a legittimare un interesse generalizzato all’accesso ed alla conoscenza di qualsivoglia documento riferito all’attività gestionale dell’Azienda in quanto organismo interlocutore propositivo e consultivo sulle problematiche del Servizio Idrico Integrato volto a garantire la massima effettività della tutela degli utenti finali nonché centro di partecipazione, di aggregazione, di analisi e di confronto con le realtà associative locali a sostegno e conferma della gestione pubblica e partecipata dell’acqua".