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Giovedì, 18 Aprile 2024
Cronaca

Abusi edili in zona "A", il Tar: valida la sanatoria ottenuta in precedenza

Il Tar Palermo ha annullato il provvedimento di ritiro, fatto dalla Sovrintendenza, della precedente compatibilità paesaggistica

La sanatoria ottenuta in precedenza è valida. I proprietari potranno ultimare i lavori di ripristino già autorizzati. Il Tar Palermo ha dichiarato, infatti, illegittimo l’annullamento della compatibilità paesaggistica a distanza di oltre 36 mesi.

G.M. C. di Favara, insieme ai propri fratelli, è proprietaria di un fabbricato ricadente nella zona "A" - stabilita dal decreto Gui-Mancini - della Valle dei Templi. L’immobile, edificato prima del 1967, in epoca più recente era stato oggetto di alcuni interventi edilizi abusivi, comunque sanati previo il parere favorevole della Soprintendenza di Agrigento che nel 2015 ne aveva accertato la compatibilità paesaggistica.

Per necessità di urgenti interventi di ripristino dell’immobile, con richiesta del 2016, la signora G.M.C. ha chiesto il nulla osta alla Soprintendenza di Agrigento. L'ente ha prima disposto - ricostruisce l'avvocato Girolamo Rubino - l’annullamento in autotutela del precedente titolo in sanatoria, ritenendo sussistenti delle illegittimità pregresse e successivamente ha rigettato la domanda di autorizzazione ad eseguire i nuovi lavori. Contro questi provvedimenti G.M.C. insieme ai fratelli, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airò, ha proposto ricorso al Tar Palermo per chiederne l’annullamento previa la sospensione dell’efficacia. Gli avvocati Rubino ed Airò hanno sostenuto l’illegittimità dell’operato della Soprintendenza sotto molteplici profili deducendo, per un verso, che  il provvedimento di annullamento in autotutela della compatibilità paesaggistica era stato adottato oltre il termine previsto dalla legge 241/90 e comunque privo di una valida motivazione, e, per altro verso, che gli interventi di manutenzione straordinaria richiesti risultavano, nel complesso, compatibili con il vincolo della zona A. 

Il giudice amministrativo, in accoglimento della domanda cautelare, ha consentito alla proprietaria dell’immobile di poter eseguire i lavori di ripristino più urgenti, nelle more della trattazione del merito del giudizio. All’udienza di merito, il Tar Palermo, accogliendo le tesi degli avvocati Rubino ed Airò, ha ritenuto che l’operato della Soprintendenza risultasse privo di  “adeguata motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale posto a fondamento dell’annullamento in autotutela ex art 21- nonies legge 241/1990, che peraltro deve concorrere con l’illegittimità dell’atto impugnato e prevalere sul legittimo affidamento ingenerato nella ricorrente” e che, in ogni caso, anche alla luce dei diversi orientamenti giurisprudenziali esistenti, “il lasso temporale di oltre 36 mesi intercorsi tra l’adozione della nota … con la quale è stata rilasciata la compatibilità paesaggistica e l’atto di annullamento in autotutela sia da considerarsi violativo della "ragionevolezza del termine" dell’intervento di riesame”.

Il Tar Palermo ha annullato il provvedimento di ritiro della precedente compatibilità paesaggistica e, rispetto alla richiesta di nulla osta per i nuovi interventi, ha ritenuto che fossero assentibili i soli lavori già autorizzati in via cautelare. I proprietari dell’immobile potranno, dunque, mantenere impregiudicata la sanatoria ottenuta in precedenza ed ultimare i lavori di ripristino già autorizzati in via cautelare.


 

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