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Venerdì, 29 Marzo 2024
Cronaca

Covid-19 e movida, Firetto: "Locali chiusi a mezzanotte e niente asporto alcol dopo le 21,30"

Ecco, nel dettaglio, tutte le nuove prescrizioni contenute nell'ordinanza che è stata firmata dal sindaco di Agrigento per scongiurare assembramenti

L'ordinanza è stata firmata. Così come già annunciato da AgrigentoNotizie, il sindaco di Agrigento Lillo Firetto - rispettando quanto è stato concordato in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica - ha stabilito, fino al 7 giugno, la chiusura di tutti i locali della movida a mezzanotte. Divieto assoluto, inoltre, dalle 21,30 alle 6 di vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, salvo nei casi in cui la consumazione avvenga all’interno dei locali e/o degli spazi confinati ai medesimi assegnati.

Covid-19, movida e assembramenti: pronta la linea dura del Comune, ma a tempo

L'obiettivo, nell'interesse collettivo, è uno soltanto: "adottare misure di contenimento volte a salvaguardare la pubblica incolumità al fine di ostacolare le occasioni di elevato concentramento ed assembramento di persone e consentire il consolidamento del trend calante della curva di contagio da Covid-19" - ha scritto il sindaco Lillo Firetto - . "La trascorsa settimana, in coincidenza dall’avvio della cosiddetta 'fase 2' della gestione dell’emergenza sanitaria nazionale, le forze dell’ordine hanno rilevato una diffusissima presenza di persone in giro per il territorio, massicciamente concentrata nelle zone dei locali pubblici di San Leone, che ha più volte comportato richiamare i presenti - ha ricostruito Firetto - a mantenere un comportamento adeguato in termini di distanziamento sociale e di uso dei dispositivi individuali di protezione, come richiesto dal vigente quadro normativo di sanità pubblica ai fini del contrasto al contagio virale"

Ecco nel dettaglio tutte le nuove prescrizioni. 

A TUTTI GLI ESERCENTI abilitati alla vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande, operanti all’interno di tutto il territorio comunale, a qualsiasi titolo: 1. l’obbligo di chiusura dell’esercizio entro le ore 24:00;

2. il divieto assoluto, tutti i giorni, dalle ore 21,30 fino alle 06,00 del giorno successivo, di vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, salvo nei casi in cui la consumazione avvenga all’interno dei locali e/o degli spazi confinati ai medesimi assegnati;

3. il divieto assoluto, nei giorni prefestivi e festivi, dalle ore 21,30 fino alle 06,00 del giorno successivo, di vendita e/o somministrazione di bevande di qualsiasi tipo e natura, in bottiglie o bicchieri di vetro, o in lattine e contenitori in metallo, o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l’incolumità fisica e l’ordine pubblico, salvo nei casi in cui la consumazione avvenga all’interno dei locali e/o degli spazi confinati ai medesimi assegnati;

4. l’obbligo di vigilare, all’interno dei locali e/o degli spazi confinati ai medesimi assegnati, sul rispetto delle misure di distanziamento sociale e comunque dei protocolli di sicurezza fissati dalle Linee Guida della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, per come vigenti e dinamicamente aggiornate, in ragione del rinvio a essi disposto dal DPCM 17.05.2020 e dall’OPRS 21/2020;

5. l’obbligo di provvedere ad assumere immediatamente ogni adeguata iniziativa di presidio e sicurezza anti-assembramento e/o anti-contagio, all’interno dei locali e/o degli spazi confinati ai medesimi assegnati, nel caso venissero compromesse le condizioni sopra cennate, a qualsiasi titolo, anche per motivi legati al comportamento degli avventori, nonché di segnalare immediatamente, alle Forze dell’Ordine, la necessità di intervento;

6. l’obbligo di assicurare la presenza permanente in misura adeguata di presidi igienico sanitari e di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, al fine di garantire la nettezza permanente dei locali e degli spazi, salvo quanto richiesto dalle Linee Guida della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, per come vigenti e dinamicamente aggiornate, in ragione del rinvio a essi disposto dal DPCM 17.05.2020 e dall’OPRS 21/2020;

PER CHIUNQUE: il divieto assoluto dalle ore 21,30 fino alle 06,00 del giorno successivo, di consumare bevande alcoliche e superalcoliche, in aree pubbliche o aperte al pubblico, comunque denominate e definibili, delimitate o meno, salvo che ciò avvenga presso esercenti abilitati alla vendita e/o alla somministrazione e che la consumazione abbia luogo all’interno dei locali e/o degli spazi confinati ai medesimi assegnati. 

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