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Venerdì, 29 Marzo 2024
Cronaca

Sanatoria e condono per immobili abusivi, sospese 2 sanzioni per "danno paesaggistico"

Il Tar Sicilia si è pronunciato su due casi: uno stabile ereditato al Villaggio Mosè e una mansarda, realizzati entrambi dopo l’entrata in vigore del vincolo paesaggistico

Fabbricati abusivi, richiesta di sanataria e di condono e sanzioni amministrative della Sovrintendenza ai Beni culturali e dall'assessorato regionale - da circa 14 mila euro in un caso e da 25.025,30 euro nell'altro - sospese. A pronunciarsi, dopo i ricorsi formalizzati, è stato il Tar Sicilia. A rappresentare gli agrigentini sono stati gli avvocati Vincenzo Caponnetto e Enzo Gianmaria Cardella in un caso e Ignazio Valenza e Gaetano Mattina nell'altro. In tutti e due i casi, le sanzioni sono state elevate nel momento in cui i proprietari degli immobili abusivi avevano presentato istanza di sanatoria edilizia. 

Il "caso" del Villaggio Mosè

Il tribunale amministrativo regionale per la Sicilia ha sospeso la sanzione amministrativa di circa 14 mila euro applicata dal dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana alla proprietaria di un immobile ereditato e realizzato senza il necessario titolo abilitativo al Villaggio Mosè, ad Agrigento. L’ordinanza della prima sezione del Tar Palermo, nei fatti, chiarisce la questione che vede interessati molti agrigentini destinatari di un provvedimento sanzionatorio per danno paesaggistico, il cui pagamento è stato richiesto dopo la presentazione dell’istanza di sanatoria edilizia su gran parte di immobili realizzati abusivamente alla fine degli anni ’70, inizi anni ‘80. Accogliendo le tesi difensive degli avvocati Vincenzo Caponnetto e Enzo Gianmaria Cardella il Tar Palermo, ribadendo il principio che il vincolo paesaggistico che ricade su gran parte del territorio agrigentino è stato introdotto con la legge 431/1985 cosiddetta legge “Galasso” ha ordinato la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti amministrativi della Soprintendenza dei Beni Culturali di Agrigento e del dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana. Con l’importante ordinanza, i giudici amministrativi hanno ribadito il "fumus boni iuris" del ricorso in relazione alla censura con cui viene contestata l’illegittimità della sanzione impugnata, attesa la sopravvenienza del vincolo paesaggistico rispetto l’abuso edilizio oggetto di sanatoria. Gli avvocati Vincenzo Caponnetto e Enzo Gianmaria Cardella hanno sottolineato che “il vincolo paesaggistico della zona (zona B del decreto Gui Mancini) in cui ricade l’immobile, è stato apposto soltanto con la legge 431 del 1985. Dunque, essendo stato il fabbricato realizzato nell’anno 1981, e cioè in data antecedente all’apposizione del vincolo paesaggistico, non può essere irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria”. Tutti i fabbricati realizzati prima di tale data non possono essere assoggettati al pagamento di alcuna sanzione pecuniaria. La tesi difensiva è stata così accolta dal Tar che ha pertanto sospeso l’efficacia dei provvedimenti impugnati.

"Potrà ottenere il nulla osta paesaggistico" 

C. S., 70 anni di Agrigento, in quanto proprietario di una mansarda realizzata abusivamente in una zona sottoposta a vicolo paesaggistico presentava al Comune domanda di condono edilizio e richiesta alla Soprintendenza di Agrigento di nulla osta paesaggistico. La Soprintendenza - richiamando la circolare n.2/2016 dell’assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità Siciliana - subordinava il rilascio del parere favorevole al pagamento della sanzione pecuniaria. Con successivo provvedimento l’assessorato regionale Beni Culturali e dell’Identità Siciliana ha ingiunto all'agrigentino il pagamento di 25.025,30 euro. Con il patrocinio degli avvocati Ignazio Valenza e Gaetano Mattina, il cittadino ha fatto ricorso al Tar Sicilia Palermo per chiedere l’annullamento della sanzione previa sospensione degli effetti. Gli avvocati Valenza e Mattina hanno censurato il provvedimento in quanto la Soprintendenza, in applicazione della circolare regionale 2/2016, ha illegittimamente e senza che la legge lo prevedesse, subordinato il rilascio del preventivo nulla osta paesaggistico al pagamento della sanzione pecuniaria. I legali hanno inoltre censurato la determinazione del quantum, calcolato sull’intero immobile piuttosto che sul solo ultimo piano: una mansarda. Solo quest'ultima era stata realizzata abusivamente dopo l’entrata in vigore del vincolo paesaggistico concernente la Valle dei Templi di Agrigento e le zone limitrofe. Il Tar Sicilia, accogliendo le tesi degli avvocati Valenza e Mattina, ha sospeso l’efficacia esecutiva della sanzione paesaggistica di 25.025,30 euro senza il preventivo rilascio del nulla osta paesaggistico. Dopo la decisione del Tar, l'agrigentino potrà ottenere il nulla osta senza pagare la sanzione paesaggistica.

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