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Giovedì, 18 Aprile 2024
Cronaca

Immobili abusivi e danno paesaggistico, annullate altre 7 sanzioni

Il pagamento era stato richiesto a seguito della presentazione dell’istanza di sanatoria edilizia

Sono 7 le ultime sentenze della prima sezione del Tar Palermo che chiariscono ulteriormente la questione che vede interessati molti agrigentini destinatari di un provvedimento sanzionatorio di natura pecuniaria per danno paesaggistico, il cui pagamento è stato richiesto a seguito della presentazione dell’istanza di sanatoria edilizia su gran parte di immobili realizzati abusivamente alla fine degli anni ‘70, inizi anni ‘80.

Il tribunale amministrativo regionale per la Sicilia ha accolto, ritenendoli fondati, una serie di ricorsi proposti dall’avvocato Vincenzo Caponnetto contro la sanzione amministrativa applicata dal dipartimento regionale dei Beni culturali e dell’Identità Siciliana a numerosi proprietari di immobili realizzati - ad Agrigento - senza il necessario titolo abilitativo.

Accogliendo le tesi difensive dell’avvocato Vincenzo Caponnetto, il Tar Palermo, pronunciandosi con sentenze in forma semplificata, ha ribadito il principio che il vincolo paesaggistico che ricade su gran parte del territorio agrigentino è stato introdotto con la legge 431/1985 cosiddetta legge “Galasso”,annullando così i provvedimenti amministrativi impugnati della Soprintendenza dei Beni culturali di Agrigento e del dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana. 

Nei ricorsi presentati, in particolare, veniva chiesto l’annullamento del pagamento dell’indennità risarcitoria richiesta per il danno arrecato al paesaggio. Con le ultime sentenze, i giudici amministrativi hanno dunque confermato l’illegittimità della sanzione impugnata. L’avvocato Vincenzo Caponnetto ha infatti sottolineato che “il vincolo paesaggistico della zona (zona B del decreto Gui Mancini) in cui ricadono gli immobili, è stato apposto soltanto con la legge 08/08/1985 n. 431, che dispone: ‘sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della L. 29/06/1939 n. 1497 …omissis… m) le zone di interesse archeologico’. Dunque, agli immobili realizzati prima del 1985, e cioè in data antecedente all’apposizione del vincolo paesaggistico, non può essere irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria”.

Pertanto, tutti fabbricati realizzati prima di tale data non possono essere assoggettati al pagamento di alcuna sanzione pecuniaria. L’articolo 1 della legge n. 689/1981 stabilisce infatti che nessuno può essere destinatario di sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le tesi difensive accolte dal Tar hanno, dunque, permesso diannullare i provvedimenti impugnati. 
 

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