rotate-mobile
Mercoledì, 17 Aprile 2024
Cronaca

Abilitazione alla professione d'avvocato, il Tar: praticante dovrà rifare l'orale

Nel ricorso è stato sostenuto che nella commissione esaminatrice non fossero presenti tutte le figure previste: avvocati, magistrati e professori universitari

Dovrà fare gli esami orali. Il Tar ha annullato il giudizio negativo reso dalla commissione d'esame dinanzi la quale s'è presentata R. F., giovane praticante dell'Agrigentino, per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato. 

La commissione esaminatrice ha espresso nei confronti della giovane un giudizio negativo, attribuendole un punteggio insufficiente nelle materie oggetto di esame. La giovane - con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia – ha impugnato innanzi al Tar Sicilia Palermo gli atti della commissione di rsame. Con il ricorso, è stato sostenuto come, nella riunione di determinazione dei criteri di valutazione e di individuazione dei quesiti da sottoporre ai candidati, non fossero presenti commissari appartenenti a tutte le categorie professionali indicate dall’articolo 47 della legge n. 247/2012 (ossia avvocati, magistrati e professori universitari). In particolare, tra i presenti non figurava nessun componente di provenienza dal mondo accademico.

Con il ricorso è stato, anche, sostenuto che la presenza di commissari appartenenti a tutte le categorie professionali fosse necessaria non solo in sede di correzione degli elaborati ma anche in sede di individuazione e specificazione dei criteri di valutazione della prova orale. La terza sezione del Tar Sicilia – presidente Maria Cristina Quiligotti, relatore Roberto Valenti - condividendo le censure degli avvocati Rubino e Impiduglia, ha accolto il ricorso della giovane praticante, rilevando che “in sede di riunione plenaria, tra i componenti presenti della I sottocommissione figuravano solo avvocati ed un magistrato, con conseguente mancanza di una delle tre categorie previste dalla norma ai fini della stessa composizione: segnatamente, tra i presenti non figurava alcuno dei componenti (nominati) di provenienza dal mondo accademico (professore universitario o ricercatore)”.

Per effetto della pronuncia del Tar Palermo, la giovane praticante sarà sottoposta a “un nuovo esame orale innanzi una sottocommissione diversa da quella presso la quale ha precedentemente sostenuto la prova, previo preavviso non inferiore a 30 giorni”.


 

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Abilitazione alla professione d'avvocato, il Tar: praticante dovrà rifare l'orale

AgrigentoNotizie è in caricamento