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Cronaca Bivona

A Bivona il regolamento per la "Compensazione dei tributi"

Approvato il Regolamento "Compensazione tributi" che permetterà la compensazione tra i crediti vantati nei confronti del Comune da soggetti terzi per somministrazioni, forniture ed appalti per crediti non prescritti certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti del Comune ed i debiti verso il Comune stesso per i Tributi e le Imposte Comunali

Dopo il regolamento sul "Baratto amministrativo” è stato approvato il Regolamento "Compensazione tributi" che permetterà la compensazione tra i crediti vantati nei confronti del Comune da soggetti terzi per somministrazioni, forniture ed appalti per crediti non prescritti certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti del Comune ed i debiti verso il Comune stesso per i Tributi e le Imposte Comunali; (Ici, Imu, Acqua, Tarsu/Tares, Tosap etc..).

Possono essere compensate solo le somme iscritte a ruolo. I creditori non devono risultare prescritti, devono essere certificati dal Comune e devono derivare da somministrazioni, forniture ed appalti. Risultano esclusi i crediti vantati da professionisti per le prestazioni non rientranti negli appalti di servizi in quanto non rientrano nell’attività di somministrazione, fornitura ed appalti.

Le compensazioni in esame sono precluse ai soggetti non in regola con il Durc. Le ditte non in regola con il Durc in presenza di crediti certificati nei confronti del Comune di importo pari ai versamenti contributivi dovuti possono accedere alla compensazione a condizione che venga saldato il debito a favore del Comune e contestualmente venga autorizzato il Comune debitore a trattenere l’importo dovuto dal certificato di pagamento ed a provvedere esso stesso, direttamente al versamento agli enti previdenziali e assicurativi; nel caso in cui il credito della ditta richiedente nei confronti dell’Ente sia inferiore al debito per accedere alla compensazione bisogna saldare la differenza a debito a favore del Comune.

I crediti vantati nei confronti della Pubblica amministrazione sono dei meri crediti commerciali e come tali vanno trattati. Per l’Iva a debito, il fornitore deve applicare i principi ordinari, dettati dal decreto Iva, e conseguentemente assolvere l’imposta al momento dell’emissione della fattura anziché al momento del pagamento.

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