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Giovedì, 28 Marzo 2024
Vendita e Affitto

Mutuo casa, tutto su come detrarre gli interessi passivi

Ecco i requisiti necessari per usufruirne

Quando si vuole acquistare una nuova casa sono tante le cose a cui pensare. In primis, se non si possiede il denaro necessario per il pagamento, è necessario  richiedere un mutuo ad un ente creditore. Questo verrà poi restituito a rate secondo le condizioni stipulate dalla banca in un determinato periodo di tempo, alla somma poi si aggiungeranno quelli che vengono definiti gli interessi passivi. Ma forse non tutti sanno che questi interessi, che per legge non devono superare una determinata soglia, possono essere detratti dal punto di vista fiscale. Scopriamo come fare passo dopo passo.

Come detrarre gli interessi passivi

Ogni volta che si chiede un mutuo per l’acquisto di un immobile da destinare a uso abitativo nei successivi 12 mesi, i beneficiari della somma possono avere una detrazione d’imposta sugli interessi passivi e sugli oneri accessori, pari al 19%, fino a un massimo di 4000 euro.

Per usufruire di questa detrazione Irpef bisogna avere determinati requisiti:

-L’ente che concede il mutuo deve avere una sede in Italia o in un paese appartenente all’Unione Europea
-Il mutuo deve riferirsi all’acquisto della prima casa in cui l’intestatario del mutuo trasferirà la residenza stabile, anche nel caso in cui l’immobile diventi la residenza di un congiunto
-Bisogna essere intestatari del mutuo e proprietari dell’immobile a prescindere dalla quota di proprietà e quella di detrazione spettante, tranne per i prestiti richiesti prima del 1991
-Si deve formalizzare l’acquisto entro l’anno precedente o successivo alla stipula del mutuo

Detrazione degli interessi passivi per immobili diversi dalla prima casa
Non solo prima casa: la detrazione degli interessi passivi sui mutui stipulati prima del 1993 rimane valida anche nel caso di case diverse da quella principale. Il limite massimo della detrazione, però, ha un importo diverso, nello specifico 2065,83 euro. Un caso particolare è quello dei contratti di mutuo che sono stati sottoscritti nel 1991 e nel 1992. In queste due situazioni la detrazione vale soltanto se l’immobile non è stato dato in affitto e ha mantenuto dunque la caratteristica di “seconda casa”.

Un’ipotesi ulteriore è quella dei prestiti e dei cosiddetti mutui agrari: la detrazione degli interessi passivi va calcolata in base ai dati del Catasto sui terreni oggetto dell’acquisto, mentre non è ammessa se l’importo complessivo supera il reddito domenicale (quello che si ricava dai terreni nel territorio statale e dunque iscritti al Catasto in quanto tali) e quello agrario (l’entrata relativa al capitale d’esercizio e al lavoro per organizzare la produzione).

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