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Mercoledì, 24 Aprile 2024
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Raffadali, l'amministrazione comunale risponde all'interrogazione sul cimitero

Il dirigente dell'Ufficio tecnico Comunale, ingegnere Impiduglia, spiega in maniera dettagliata come vengono gestiti i vari tipi di rifiuti cimiteriali

Al Sindaco
SEDE

Facendo seguito alla nota del 05/02/2016 del Gruppo Consiliare di Minoranza del Comune di Raffadali, acquisita al protocollo del Comune al n. 1901 del 10/02/2016, relativo ai rifiuti provenienti da esumazione ed estumulazione, di seguito si riportano le modalità attraverso cui sono gestiti detti rifiuti.

Occorre preliminarmente evidenziare che le attività svolte all’interno del cimitero generano tre tipologie di rifiuti:

1) Rifiuti cimiteriali da esumazione ed estumulazione;
2) Rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali collegate alle attività di esumazione ed estumulazione;
3) Rifiuti derivanti da attività di mantenimento del decoro del cimitero.

Per ciò che concerne il tema dei rifiuti da esumazione ed estumulazione si specifica che questo aspetto è posto a margine sia della disciplina dei rifiuti urbani in senso stretto, sia della disciplina dei rifiuti sanitari.

Infatti, la disamina della questione richiede un coordinamento tra la disciplina speciale dei rifiuti sanitari (capo III del DPR 254/2003) e la norma generale di settore (parte quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.), alla quale la prima fa esplicito rinvio per tutto quanto non espressamente previsto. In particolare la gestione delle spoglie mortali esula dalla disciplina dei rifiuti, mentre per la residua parte si tratta di materiali di scarto di cui il detentore ha l’obbligo di disfarsi, in ottemperanza alle summenzionate disposizioni legislative che impongono di attenersi a determinate procedure di smaltimento.

I rifiuti che esulano dalle operazioni condotte dai necrofori affossatori sono i rifiuti da esumazione ed estumulazione, cioè i rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione (DPR 254/2003 articolo 2 comma e):
1) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie);
3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
5) resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).

Si tratta, ai sensi di quanto previsto dal DPR 254/2003, articolo 12, comma 2, di materiali non omogenei,  biodegradabili e non biodegradabili, “raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta «Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni»”.

Infatti, il Capo III° del citato D.P.R. n. 254/2003 che disciplina i “Rifiuti da esumazione o da estumulazione, rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali, e rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento”, in particolare l’articolo 12 riguarda i “rifiuti da esumazione e da estumulazione” che vanno “raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani” (comma 1, dando per scontato anche con l'utilizzo della locuzione “altri” che trattasi pur sempre di rifiuti urbani), e raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere, con scritta apposita (comma 2).

Disponendo, ove necessiti, il loro deposito in apposita area confinata entro il cimitero (comma 3) e il loro avvio a recupero o smaltimento in impianti autorizzati, “per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in conformità ai regolamenti comunali ex articolo 21, comma 2, lettera d) dello stesso decreto legislativo” (comma 4).

Inoltre, per ciò che concerne la provenienza, i rifiuti da esumazione ed estumulazione sono classificati come urbani anche in virtù di quanto disposto dall’articolo 184, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Tali rifiuti non sono ricompresi nella definizione di rifiuti sanitari declinata al comma 1, lettera a), dell’articolo 2, inoltre, la classificazione è certamente urbana, in quanto provengono da un’attività di tipo istituzionale (quale la gestione delle attività cimiteriali), pertanto, trattasi di rifiuti classificati con codice CER dei rifiuti urbani ed in particolare il 20 03 01, cioè rifiuti urbani non differenziati, che sono smaltiti in impianti per rifiuti non pericolosi.

Come previsto dalla normativa citata (articolo 12 commi 2 e 3 del D.P.R. 254/2003): “I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma 2.”.

L’area individuata dal Comune all’interno del cimitero è un’area delimitata da recinzione provvista di idonea schermatura, nonché inaccessibile al personale non addetto, in quanto chiusa da cancelletto dotato di lucchetto; all’interno di tale area vengono depositati i rifiuti da esumazione o da estumulazione racchiusi in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta “Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni”. Tali rifiuti vengono successivamente trasportati ad impianti autorizzati.

Per ciò che concerne la seconda tipologia di rifiuti prodotti in ambito cimiteriale, l’articolo 13 del D.P.R. n. 254/2003 riguarda i “Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali”, più esattamente “materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, murature e similari” (articolo 2, comma 1, lettera f, punto 1 del D.P.R. n. 254/2003); in particolare, “Per tale tipologia di rifiuti il citato articolo 13 recita “I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 1), possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del decreto legislativo n. 22 del 1997, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.”.

Infine, all’interno del cimitero vi è anche la produzione di rifiuti derivanti dalle operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree a verde di pertinenza dei camposanti, assimilabili per natura a quelli provenienti dai giardini e parchi propriamente detti: rifiuti vegetali, fiori, piante, terriccio, ecc.

* Rifiuti da attività di manutenzione ordinaria del cimitero costituita da spazzamento, svuotamento dei cestini gettacarte, pulizia di aree verdi, ecc.. di tipo non biodegradabile ex articolo 184 comma 2 lettera c del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

* Rifiuti da manutenzione del verde ornamentale e rifiuti da offerte votive della medesima tipologia quali resti di fiori recisi, fiori e piante in contenitore, fiori e piante allevate in terra, corone, cuscini, mazzi di fiori, lumi, candele ed in genere tutto ciò che è offerto periodicamente alla memoria della salma e non costituisce impianto stabile del tumulo e corredo della salma di tipo biodegradabile ex articolo 184 comma 2 lettera e del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

* Altri rifiuti recuperabili (carta e cartone, plastica, vetro, ecc.) derivanti dalla sostituzione di oggetti offerti periodicamente alla memoria della salma e non costituisce impianto stabile del tumulo e corredo della salma di tipo biodegradabile ex articolo 184 comma 2 lettera e del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Quest’ultima tipologia di rifiuti, appare superfluo fare rilevare, che, trattandosi di rifiuti urbani, vengono smaltiti come tali.
Distinti saluti.
                              Il Dirigente  Ing. Salvatore Impiduglia

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