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Martedì, 23 Aprile 2024
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Il Tar ha deciso di sospendere l’aumento dell’ecotassa ordinato da Crocetta

Soddisfazione espressa dal sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro, uno dei pochi (anzi l'unico, assieme al sindaco di Messina) ad avere impugnato l'ordinanza del presidente della regione del luglio scorso.

È stato accolto il ricorso, proposto dal comune di Raffadali nella persona del legale rappresentante pro-tempore, cioè l’attuale sindaco Silvio Cuffaro, difeso dall’avvocato Vincenzo Airò, contro l’ordinanza regionale del 14 luglio 2015, a firma del presidente della regione Rosario Crocetta, che prevedeva l’aumento del tributo speciale per gli enti che entro il 2015 non avessero raggiunto la soglia del 36% di raccolta differenziata.

Il comune di Raffadali è stato uno dei pochi in Sicilia a non essersi rassegnato all’ordinanza regionale, prendendone supinamente atto, come ha fatto la quasi totalità dei sindaci siciliani, impugnando l’ordinanza e presentando ricorso al Tar di Palermo.

La cui Prima Sezione ha ordinato di sospendere l’ordinanza del presidente della regione, relativamente ai commi 3 e 4 dell’articolo 8, che riguardavano, appunto, l’aumento del tributo speciale (ecotassa) per i comuni che non avessero raggiunto la quota stabilita di raccolta differenziata.

“Sono estremamente soddisfatto – ha dichiarato il sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro – per la decisione assunta dal Tar di Palermo, in quanto la reale applicazione dell’ordinanza regionale del luglio scorso, avrebbe comportato un esborso di circa 150mila per il mio comune, e di conseguenza per i cittadini.

Ma credo che la notizia della sospensione debba fare piacere a tutti i sindaci siciliani che potranno tirare un sospiro di sollievo, visto che non dovranno assumere l’impopolare decisione di aumentare la tassa sui rifiuti.

Tanto per fare un esempio – ha aggiunto Cuffaro – il comune di Agrigento potrà risparmiare circa 800mila euro.

Con questa decisione il Tar di Palermo ha fatto giustizia perché credo che sarebbe stato ingiusto scaricare solo sugli enti locali e quindi sui cittadini le responsabilità di una gestione dei rifiuti in perenne emergenza, non certo per colpa dei comuni e men che meno dei cittadini siciliani”.

Il Tar dunque ha deciso di sospendere l’ordinanza del presidente Crocetta e ha fissato l’udienza per la trattazione del merito del ricorso, al 10 novembre del 2016.

In particolare, nel dispositivo del Tribunale Amministrativo Regionale si legge: <… ritenuto che, a un sommario esame proprio della fase cautelare, con cui il comune di Raffadali lamenta la violazione di legge, essendo demandato alla fonte normativa la possibilità di stabilire la misura del tributo speciale per cui è causa – la censura non appare sprovvista di sufficiente fumus boni iuris.

... Considetato che in relazione allo stesso profilo è altresì apprezzabile in questa sede anche il dedotto profilo del danno grave e irreparabile atteso che al comune ricorrente verrebbe applicato il maggior incremento previsto dall’art.8, stante il modesto livello di raccolta differenziata allo stato attuato, con inevitabile aumento dell’esposizione finanziaria.

Ritenuto quindi che sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare nei limiti anzidetti … il TAR (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare e per l’effetto sospende l’impugnata ordinanza 20/rif del 14/07/2015, limitatamente alle previsioni di cui ai commi 3 e 4 dell’art.8>.

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