rotate-mobile
Sport

LegaPro, deferita l'Akragas: guai per i biancazzurri?

In arrivo potrebbero esserci dei punti di penalizzazione da scontare nel campionato in corso, la segnalazione è stata effettuata dalla Covisoc

Guai per l'Akragas. Il procuratore federale, a seguito di segnalazione della Covisoc, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare, l'Akragas. In arrivo potrebbero esserci punti di penalizzazione. Il club biancazzurro è stato deferito per delle adempienze. 

IL COMUNICATO

"Ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare Silvio Alessi, Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro- tempore della Società S.S. Akragas Città dei Templi S.r.l. e Peppino Tirri, Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società S.S. Akragas Città dei Templi S.r.l., per “aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2016, idonea garanzia a prima richiesta dell’importo di 350mila euro e comunque per non aver documentato alla Lega Italiana Calcio Professionistico, entro lo stesso termine, l’avvenuto deposito della garanzia a prima richiesta dell’importo di  350 mila euro sopra indicata. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi. La Società S.S. AKRAGAS CITTA’ DEI TEMPLI S.r.l. è stata deferita per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.: “a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal sig. ALESSI SILVIO, Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società S.S. Akragas Città dei Templi S.r.l., dal sig. TIRRI PIERINO, Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società S.S. Akragas Città dei Templi S.r.l.; per la violazione dell’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 8) del C.U. 368/A del 26 aprile 2016 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2016/2017: a titolo di responsabilità propria, per non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2016, idonea garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00 e comunque per non aver documentato alla Lega Italiana Calcio Professionistico, entro lo stesso termine, l’avvenuto deposito della garanzia a prima richiesta dell’importo di 350mila euro. con l’applicazione della recidiva, ai sensi dell’art. 21, comma 2, del C.G.S., per quanto specificato nella parte motiva".

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

LegaPro, deferita l'Akragas: guai per i biancazzurri?

AgrigentoNotizie è in caricamento