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Sabato, 20 Aprile 2024
Politica

Nomina dei collaboratori a titolo gratuito, la Lega Salvini: "Il sindaco Galanti non può farlo"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

E’ noto ai più che in questi nove mesi l’amministrazione Galanti, che doveva risollevare le sorti della città di Licata grazie, non solo alle doti amministrative e gestionali del Dott. Galanti, ma soprattutto alla sinergia tra comune e regione, che “raegionevolmente” avrebbe determinato una via preferenziale per il Comune di Licata negli uffici palermitani, una cosa ha saputo fare ed ha fatto: conferire con grande magnanimità routinarie nomine di collaboratori politici a titolo gratuito.

Dall’immediato insediamento sono stati nominati numerosi collaboratori politici del sindaco, con la funzione di consigliarlo su argomenti e tematiche specifiche, tutti senza alcun compenso, come è facile appurare.

Tutti i collaboratori politici hanno accettato l’incarico, certamente mossi dall’intento di collaborare nella crescita costruttiva delle dinamiche cittadine, pur senza compenso, e di entrare a far parte in via preferenziale nella macchina amministrativa del Comune.

E forse il Sindaco nell’assenza del compenso rinveniva una certa legittimità dell’operato o forse non si è proprio preoccupato di capire se tali nomine potessero minimamente essere contra legem.

Spiace dirlo, ma non solo già di primo acchito la storia dei collaboratori senza portafoglio non convinceva, ma si è rinvenuto, senza troppa, difficoltà addirittura un parere del Ministero degli Interni che conferma l’illegittimità di tali nomine.

L’ordinamento degli enti locali non prevede la figura del “consigliere politico” i consiglieri, gli assessori ed il sindaco, quali organi di governo degli enti locali, sono figure tipiche individuate dalla legge.

Nel sistema posto dal legislatore costituzionale, art. 117, lettera p), lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di “… organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Provincie e Città metropolitane”, mentre all’ente locale è riconosciuta un’autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa nel rispetto, però, dei principi fissati dal decreto legislativo n. 267/00.

E’ prevista la possibilità di istituire uffici di supporto agli organi di direzione politica, ai sensi dell’art. 90 del citato decreto legislativo, che al primo comma demanda al regolamento degli uffici e dei servizi la possibilità di prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta o degli assessori per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo loro attribuite dalla legge, ma la giurisprudenza contabile ha evidenziato il carattere necessariamente oneroso del rapporto con i soggetti incaricati di funzioni di staff.

Con la precisazione che in Sicilia, regione a Statuto Speciale, l’ordinamento degli enti locali trova disciplina nella L. 142/90, recepita staticamente con le leggi regionali n. 48/91, 23/1998 e n. 30/2000, normativa che, in linea con il decreto succitato di portata nazionale, con prevede la figura del consigliere politico.

Senza contare, poi, che la disciplina privatistica che regola il rapporto di lavoro anche del pubblico impiegato e che potrebbe applicarsi, pertanto ai consiglieri nominati dal Sindaco, consentirebbe a tali soggetti, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 2113 e 2126 c.c., di richiedere il pagamento dell’attività lavorativa prestata fin a sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, poiché le rinunce  e le transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni della legge non sono valide, con grave potenziale esborso economico per l’ente comunale.

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