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Venerdì, 29 Marzo 2024
Regionali Sicilia 2012

Elezioni Sicilia 2012, tutto sulla legge elettorale

I seggi spettanti in tutte le province saranno ottanta. Per la loro attribuzione scatta il "quoziente di Hare". Questo è dato dalla divisione del numero dei voti validi e il numero dei seggi assegnabili

La legge regionale 29 del 1951, modificata dalla successiva L.r. n.7 del 05’, detta “proporzionale alla siciliana”, regolamenterà le elezioni regionali del 28 ottobre. Questa consentirà l’elezione di 90 deputati, come stabilito dall’art. 3 dello statuto siciliano. Alla loro elezione si perviene attraverso una ripartizione articolata, che a priori assegna ad ogni collegio (pari alle nove circoscrizioni provinciali) un numero di seggi in base alla popolazione (7 ad Agrigento, 20 a Palermo, 17 a Catania…). 

 
Facendo la sommatoria, i seggi spettanti in tutte le province saranno ottanta. Per la loro attribuzione scatta il "quoziente di Hare". Questo è dato dalla divisione del numero dei voti validi e il numero dei seggi assegnabili. Un esempio: se in provincia di Agrigento votano 210 mila degli elettori aventi diritto, il quoziente sarebbe 30 (210 diviso 7). Se rimangono dei seggi non assegnati, vengono distribuiti tra i partiti che hanno il resto più alto, ovvero ciò che rimane nella divisione tra numero di voti ottenuti e quoziente di Hare. Dei rimanenti dieci seggi da assegnare, uno va assegnato al candidato alla Presidenza della Regione eletto ed uno al candidato alla Presidenza della Regione della seconda lista più votata. 

--> Scarica il testo della legge elettorale (PDF)

Per l’assegnazione degli ultimi 8 seggi  entra in gioco la  lista regionale, meglio conosciuta come "listino". La lista presenta nove nomi: il capolista, candidato alla Presidenza, e otto candidati delle liste provinciali. Se il candidato alla Presidenza ottiene una maggioranza che conta meno di 54 deputati regionali, saranno presi dal listino, nell’ordine, tanti deputati quanto necessitano per raggiungere quella cifra (54). Ciò è un premio di maggioranza che scatta solo in caso di necessità. Altrimenti "i seggi eventualmente rimanenti sono ripartiti in proporzione alle rispettive cifre elettorali regionali, fra tutti i gruppi di liste non collegati alla lista regionale che ha conseguito il maggior numero dei voti". 
 
In quest’ultimo caso scatterebbe il "premio di minoranza". Il rischio è che i seggi conquistati dai partiti collegati al presidente della Regione non arrivino nemmeno a 46 (cifra massima per potere avere il "premio" e quindi la maggioranza assoluta) e si abbia poi un Governo che non avrà la certezza di potere governare la Regione. Va detto, infine, che un partito che ottiene una percentuale di voti inferiore al  5 percento  dei voti validi (sbarramento), non ha diritto ad alcun seggio.  
 
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(rgf)       

 

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