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Casteltermini, Filippo Pellitteri replica all'avvocato Girolamo Rubino

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Gli avvocati di controparte fanno finta di dimenticare che:

1. Ad oggi nessuno ha ancora cassato il mio diritto di cui alla Sentenza 1378/2019 della CdA di Palermo di essere Sindaco al posto dell’Ineleggibile;

2. Che ho esercitato legittimamente le funzioni e la carica di sindaco sulla base di una sentenza che è nata esecutiva e come tale doveva essere immediatamente attuata anche per evitare il vuoto istituzionale;

3. Che è principio generale dell’ordinamento quello per cui l’ordinanza interlocutoria di sospensione dell’esecutività vale ex nunc (cioè dal momento della pronuncia) e non ex tunc (cioè non vale a privare di efficacia tutto quanto fatto in esecuzione della sentenza fino all’ordinanza che ne sospende l’esecuzione) e non ha, né può mai avere, effetti sostanziali (quale quello dell’indizione delle elezioni nelle more dell’accertamento di diritti che le escludono) a meno di commettere abusi.

4. L’art. 22, comma 12, D. Lgs. 150/2011, che regola il processo in materia del diritto di elettorato passivo, d’altronde, attribuisce al Giudice Ordinario il potere di correggere il risultato elettorale superando ex se l’applicabilità in via amministrativa di ogni normativa regionale, per cui appaiono inutili i richiami alla legislazione speciale regionale fatti da controparte, per di più per un soggetto, il Nicastro, che non ha più alcun interesse proprio, attuale e concreto ad agire posto che ha accettato passivamente la propria ineleggibilità e decadenza, unico oggetto di giudizio.

Pertanto, posto che l’ultimo sindaco legittimo, cessato temporaneamente dalle funzioni in via di mera sospensiva cautelare, sono io, dovrà essere la mia giunta, ai sensi dell’art. 12, comma 11, L.R. 7/1992 a dover svolgere le attribuzioni indifferibili in attesa della nomina del previsto Commissario Straordinario che dovrà reggere il Comune esclusivamente fino alla sentenza di Cassazione che confermerà o annullerà il mio diritto di essere il legittimo Sindaco di Casteltermini.

In punto di impossibilità di indire elezioni a seguito di ordinanza Cautelare di sospensione della sentenza in materia elettorale, il Consiglio di Stato, sez. I, 22 maggio 2002, n. 1932 ha affermato che la procedura di scioglimento degli organi comunali può essere avviata solo dopo la sentenza di ultima istanza.

Diversamente ci si sposterà, in attesa della sentenza di Cassazione, nell’impervio cammino dell’abuso ed eventualmente di altri reati ancor più gravi.

Le dichiarazioni avverse sono con ogni evidenza indirizzate a giustificare il compimento di atti che, in pendenza di un giudizio di Cassazione relativo al definitivo accertamento del diritto di essere sindaco del Comune, ad oggi attribuito al sottoscritto, hanno un che di sovversivo in quanto tendono ad annichilire di fatto il diritto spettante all’avversario politico, già dichiarato per sentenza ed ancora non annullato”

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