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L'imposta comunale sulla pubblicità

Tutto quello che c'è da sapere sull'ICP; cosa è, chi la paga, chi è esente, quando e quanto

Devi pubblicizzare un tuo prodotto o un tuo servizio al pubblico, attraverso cartelloni, striscioni o camion-vela? Forse non sai che potresti essere tenuto a pagare l’imposta comunale sulla pubblicità, o Icp, a seconda di quanto stabilito dal Comune. Non è semplice capire quando un determinato messaggio può essere considerato pubblicità ai fini dell’imposta, né è facile capire se, nel caso concreto, deve essere applicata l’Icp o un’imposta diversa.

Che cos’è

L’imposta comunale sulla pubblicità colpisce la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o percepibile da tali luoghi. L’oggetto dell’Icp è il mezzo disponibile per diffondere il messaggio pubblicitario, non solo la parte di esso effettivamente utilizzata per la diffusione dello stesso.

L’Icp, pur essendo istituita dalla normativa nazionale, è applicata dai comuni: la legge lascia ampia discrezionalità ai comuni, demandando loro la regolamentazione delle modalità di applicazione e la determinazione delle tariffe applicabili, e stabilendo soltanto gli elementi essenziali dell’imposta.

Chi deve pagarla

Deve pagare l’Icp chi dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, ad esempio l’agenzia pubblicitaria. In via sussidiaria, l’Icp è dovuta da colui che produce o vende la merce, o fornisce i servizi oggetto della pubblicità, cioè dal soggetto pubblicizzato, come obbligato in solido.

Chi è esente

Sono escluse tutte quelle forme di comunicazione prive di contenuto pubblicitario o non ricollegabili ad alcun interesse economico.

Sono esenti dall’Icp:

  • le insegne di esercizio; nel dettaglio, per insegna di esercizio si intende la scritta, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce, che ha la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell’attività economica di un soggetto; l’insegna può evidenziare anche la tipologia e la descrizione dell’attività, nonché i marchi dei prodotti commercializzati o dei servizi offerti; può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta; le insegne sono esenti se di superficie complessiva fino a 5 mq (in caso di più insegne, bisogna tener presente la superficie complessiva); il comune può prevedere una superficie di esenzione più ampia;
  • le targhe professionali;
  • la pubblicità relativa a prodotti e servizi realizzata all’interno dei locali in cui questi vengono prodotti;
  • i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali in cui i beni e i servizi pubblicizzati vengono prodotti, a condizione che i mezzi pubblicitari non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
  • gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all’attività svolta (menù, listini prezzi, etc.) a condizione che non superino la superficie complessiva di mezzo metro quadrato;
  • gli avvisi riguardanti la localizzazione e l’utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato;
  • gli avvisi riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
  • la pubblicità comunque effettuata all’interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
  • la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle facciate esterne e sulle vetrine delle edicole;
  • la pubblicità esposta all’interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico, inerente l’attività esercitata dall’impresa di trasporto
  • la pubblicità esposta all’interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli;
  • la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
  • le insegne, targhe e simili apposte per l’individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
  • le insegne, targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie
  • la pubblicità in qualunque modo realizzata da associazioni sportive dilettantistiche e da società sportive dilettantistiche, all’interno di impianti utilizzati dalle stesse per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai 3mila posti;
  • la pubblicità effettuata mediante proiezioni all’interno delle sale cinematografiche se percepibile esclusivamente dai titolari dei titoli d’ingresso;
  • le superfici inferiori a 300 cmq.

Come si calcola

L’Icp viene calcolata con riferimento alle superfici del mezzo pubblicitario e alla tariffa.

Le tariffe variano in funzione della tipologia pubblicitaria adottata, devono essere deliberate dal comune entro il 31 marzo di ogni anno, ed entrano in vigore dal 1° gennaio dello stesso anno. In assenza di delibera si applicano le tariffe previste dalla legge, variabili anche in funzione delle dimensioni del comune.

La normativa nazionale, nello specifico, prevede le seguenti tariffe annue al metro quadrato, applicate a seconda della dimensione del comune (dalla classe I, comuni con oltre 500mila abitanti, alla classe V, comuni con meno di 10mila abitanti):

  • classe I: 19,63 euro al mq;
  • classe II: 17,56 euro al mq;
  • classe III: 15,49 euro al mq;
  • classe IV: 13,43 euro al mq;

La tariffa dell’Icp è ridotta alla metà per la pubblicità:

  • effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  • relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  • relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
  • classe V: 11,36 euro al mq.

Come si paga l’imposta sulla pubblicità

  • L’imposta è dovuta in genere per anno solare di riferimento. Il versamento deve avvenire:
  • per le nuove denunce: contestualmente alla presentazione della dichiarazione;
  • per la pubblicità annuale rinnovata: entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.

Il versamento va effettuato con modello F24, codice tributo 3964;

  • in alternativa, con apposito bollettino di conto corrente postale intestato al comune;
  • in alternativa, direttamente presso la tesoreria comunale.

In caso di affidamento in concessione del servizio il versamento deve essere effettuato al concessionario.

A chi rivolgersi ad Agrigento

Ad Agrigento l’INPA spa è concessionaria per il comune del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.

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