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Escluse dopo informativa della Prefettura, il Tar riammette due ditte di Favara

Erano state regolarmente ammesse alla graduatoria per un progetto di investimento nel campo turistico; ma la Cassa regionale per il credito alle imprese, in seguito ad un'informativa della Prefettura, le aveva escluse dall'elenco. Riammesse dopo un ricorso al Tar

Erano state regolarmente ammesse alla graduatoria per un progetto di investimento nel campo turistico; ma la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane siciliane, in seguito ad un'informativa "atipica" della Prefettura, le aveva escluse dall'elenco. Loro hanno, però, proposto e successivamente vinto il ricorso al Tar. Protagoniste della vicenda due società di Favara operanti nel settore turistico alberghiero. Le due ditte avevano presentato per il tramite dell'Assessorato regionale delle Attività produttive dei progetti di investimento collocandosi utilmente nelle relative graduatorie. Successivamente, per effetto dell'emanazione di informative prefettizie "atipiche", la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane siciliane comunicava ai legali rappresentanti delle due società l'esclusione dall'elenco dei progetti inseriti positivamente in graduatoria. 

A questo punto dai legali rappresentanti delle due società veniva avanzata una richiesta di accesso agli atti, ai sensi della legge sulla cosiddetta "trasparenza amministrativa", al fine di ottenere una copia dell'informativa prefettizia, nonché degli atti consequenziali all'informativa. A seguito del rilascio di copia degli atti richiesti, i legali rappresentanti  delle due società apprendevano che l'esclusione dei progetti era stata determinata per effetto di parentele ritenute scomode dalla Prefettura, e che la Cassa regionale per il credito alle imprese aveva disposto le esclusioni a fronte dell'emanazione dell'informativa prefettizia atipica, non vincolante, senza esternare alcuna autonoma valutazione discrezionale circa la determinazione di non proseguire il rapporto con le due società favaresi. 

Le due società hanno allora proposto dei ricorsi davanti al Tar Sicilia, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Leonardo Cucchiara, chiedendo l'annullamento, previa sospensione, sia dell'informativa prefettizia atipica, sia del provvedimento di esclusione adottato dalla Cassa Regionale per il credito alle imprese, lamentando una grave forma di eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione e del difetto di istruttoria, nonché per violazione della circolare del Ministero dell'Interno che contiene le istruzioni applicative sul regolamento antimafia. 

Il Tar Sicilia Palermo, sezione 1, ritenendo fondate le censura formulate dagli avvocati Rubino e Cucchiara circa il difetto di motivazione inficiante la validità del provvedimento di esclusione, in entrambi i ricorsi ha accolto la richiesta di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, emettendo altresì una pronunzia di condanna alle spese della fase cautelare liquidate in mille euro, oltre iva e cassa di previdenza forense.

Per effetto delle due ordinanze cautelari emesse dal Tar Sicilia, le due società favaresi dovranno essere riammesse nell'elenco dei soggetti inseriti positivamente nella graduatoria formata dalla Cassa Regionale per il credito alle imprese. 

Una decisione, quella del Tar Sicilia, che crea un precedente non indifferente. Soltanto pochi giorni fa, in seguito ad una informativa "atipica" della Prefettura di Agrigento, la Regione aveva bloccato i fondi ad un ente di formazione professionale di Agrigento.

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