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Venerdì, 29 Marzo 2024
Cronaca

Usb, la federazione di Agrigento apre un ufficio tecnico-legale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La USB Federazione di Agrigento ha deciso di istituire l’Ufficio Tecnico-Legale USB. Il predetto Ufficio ha individuato alcuni principi e modalità per disciplinare concretamente l'attività vertenziale e legale rivolta agli associati USB. L’Ufficio Legale si struttura in settori secondo le varie specialità giuridiche. ed in relazione, anche, alle singole categorie.

Lo sportello consulenza legale di USB offre consulenza per: Lavoro nel pubblico impiego e lavoro privato.
L’Ufficio legale fornisce assistenza in tutto il contenzioso in materia di pubblico impiego e lavoro privato,sia nelle controversie di fronte al Tar e al Consiglio di Stato (avverso atti di macro organizzazione o procedure concorsuali, oppure in relazione al personale pubblico non "contrattualizzato"), sia davanti al Giudice Ordinario (per tutte le cause relative ai dipendenti "privatizzati" successive all'approvazione della graduatoria di concorso), sia nelle controversie di fronte alla Corte dei Conti (nei giudizi di responsabilità nei confronti dei pubblici dipendenti) o davanti alla Corte Europea dei diritti dell'uomo o alla Corte Costituzionale o dinnanzi alla Corte di Giustizia dell'unione europea, in caso di remissione da parte dei giudici interni.
In particolar modo, fornisce assistenza e difesa nelle controversie relative a: conferimento e revoca incarichi dirigenziali,procedimenti disciplinari,mobilità del personale,recupero differenze retributive per utilizzo in mansioni superiori,riconoscimento risarcimento dei danni da infortunio sul lavoro o equo indennizzo,trasferimenti o utilizzo in mansioni di area inferiore,progressioni orizzontali e verticali, collocamento in mobilità.

Conciliazioni per il Pubblico Impiego e lavoro privato.
In materia di diritto del lavoro la legge prevede il tentativo obbligatorio di conciliazione in riferimento alle controversie individuali e plurime, configurandolo come condizione di procedibilità dell’eventuale domanda giudiziaria. Infatti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 410 c.p.c., “Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall’articolo 409 , e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi deve promuovere, anche tramite l’associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, il tentativo di conciliazione, presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all’articolo 413 c.p.c.”.
In altre parole un’eventuale domanda giudiziaria inerente a controversie lavorative individuali o plurime deve necessariamente essere preceduta dal tentativo di conciliazione, il cui mancato svolgimento preventivo, rilevabile d’ufficio dal giudice, comporta la sospensione del giudizio e l’assegnazione di un termine alle parti per il relativo espletamento.
La legge configura infatti il tentativo obbligatorio di conciliazione come condizione di procedibilità dell’eventuale domanda giudiziaria relativa a controversie lavorative individuali e plurime. In particolare, per quanto concerne le cause di lavoro l’art. 412 c.p.c. stabilisce che “l’espletamento del tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilità della domanda”. L’art. 410 bis, 1° co., c.p.c. precisa inoltre che “il tentativo di conciliazione, anche se nelle forme previste dai contratti o accordi collettivi, deve essere espletato entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta” e “trascorso inutilmente tale termine il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato ai fini dell’art. 412 bis cod. proc. civ.” (così il 2° co. dell’art. 412 bis c.p.c.).

Chi intenda porre in giudizio una domanda di conciliazione può scegliere tra:conciliazione sindacale, in base a quanto eventualmente previsto dai contratti o dagli accordi collettivi (art. 411 c.p.c.), oppure conciliazione amministrativa, anche ricorrendo, tramite l’associazione sindacale, all’apposita Commissione di conciliazione presso le varie Direzioni provinciale del lavoro (art. 410 c.p.c.), cioè gli uffici periferici del Ministero del lavoro dislocati in ogni capoluogo di provincia.

Lo sportello consulenza legale di USB ha inoltre istituito l’Ufficio Immigrazione il quale, fornisce assistenza, consulenza ed informazioni a tutti i lavoratori stranieri che si rivolgono alla USB sui loro diritti, in particolare, relativamente a:L’assistenza gratuita, tramite il Patronato USB, per la compilazione telematica delle domande di Rilascio/Rinnovo del Permesso di Soggiorno e della carta di soggiorno, (come previsto dalla nuova procedura di invio tramite le Poste); Distribuzione e assistenza per la compilazione della modulistica del ricongiungimento familiare, della cittadinanza, del decreto flussi;
Orientamento ed informazioni sulle condizioni e le modalità dei ricorsi contro i dinieghi del permesso di soggiorno, le espulsioni.

L’Ufficio Immigrazione della USB garantisce anche a tutti i lavoratori  l’accompagnamento alle categorie e agli uffici vertenze USB  che forniscono tutte le informazioni e l’assistenza sui diritti dei lavoratori dell’edilizia, dell’industria, delle colf e di tutte le categorie, in particolare per: chiarimenti su busta paga, licenziamenti, recupero dei salari e arretrati,  T.F.R ecc. 
Per info:3297237522 – mail agrigento@usb.it

Aldo Mucci

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