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Mercoledì, 24 Aprile 2024
Cronaca San Leone

San Leone, sanatoria subordinata a sanzione paesaggistica: il Tar annulla

Il tribunale amministrativo ha affermato, ancora una volta, che la zona B della Valle dei Templi fino all’entrata in vigore della legge Galasso non era sottoposta alcun vincolo

Non dovrà essere pagata nessuna sanzione o indennità. Lo ha deciso il Tar Sicilia che ha ribaltato il giudizio cautelare: annullatata, dunque, la sanzione paesaggistica di oltre  24.000 euro. Sanzione che era stata fatta alla proprietaria di un complesso immobiliare di San Leone. 

C. R., proprietaria di alcuni appartamenti di San Leone, oggi zona B vincolata ai sensi del decreto Gui-Mancini, aveva presentato domande di condono edilizio. I fabbricati abusivi - poiché privi di concessione edilizia - erano stati tutti realizzati tra il 1962 ed il 1982. La Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento aveva espresso pareri favorevole per il rilascio delle concessioni in sanatoria, subordinandole al pagamento della sanzione paesaggistica. Il Comune di Agrigento, ritenute complete le pratiche edilizie, ha poi rilasciato regolarmente le concessioni in sanatoria.

A distanza di diversi anni, nel novembre 2017, l’assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana ha comminato la sanzione paesaggistica in misura superiore a 24.300 euro per il mantenimento delle opere. L'agrigentina, rivolgendosi agli avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airò, ha promosso ricorso davanti al Tar Palermo per chiedere l’annullamento della sanzione. I difensori dei proprietari dell’immobile, hanno sostenuto che la proprietaria dell'immobile non poteva considerarsi l'autrice dell'illecito paesaggistico e dunque non sanzionabile e che, in ogni caso, l’appartamento in questione era stato realizzato prima del 1985 ovvero prima che la  zona B della valle dei Templi di Agrigento di cui al decreto Gui-Mancini del 1968 fosse sottoposta a vincolo paesaggistico. 

La domanda cautelare, all'esito di una cognizione sommaria e parziale, tuttavia non era stata accolta. Ma gli avvocati Rubino ed Airò, per dimostrare la fondatezza del ricorso in tempi celeri ed alla luce dei più recenti pronunciamenti del Tar Palermo, hanno chiesto la definizione anticipata del giudizio. Si tratta di uno strumento deflattivo mediante il quale, il giudice amministrativo, su istanza di parte, verifica in camera di consiglio la possibilità di definire il giudizio mediante l'adozione di sentenza in forma semplificata.

Il Tar Palermo, ritenendo completa l'istruttoria e ormai alla luce di un orientamento giurisprudenziale consolidato, ha accolto il ricorso promosso dagli avvocati Rubino e Airò. Il Tar Palermo ha affermato, ancora una volta, che la zona B della Valle dei Templi di Agrigento di cui al decreto Gui-Mancini del 1968, fino all’entrata in vigore della l. n. 431 del 1985 c.d. legge Galasso (che ha esteso per legge la tutela paesaggistica a tutti i vincoli archeologici) non era sottoposta alcun vincolo paesaggistico. Alla luce della ricostruzione ed evoluzione storica del quadro vincolistico della Valle dei Templi, non può essere comminata alcuna sanzione paesaggistica per gli immobili realizzati prima dell’entrata in vigore della predetta legge “Galasso”.

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