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Cronaca

Reperibilità non pagata a un commissario di polizia, condannato Ministero

La vicenda è ricostruita dall'avvocato Girolamo Rubino, che insieme a Daniele Piazza, ha assistito l'uomo

Il Ministero della Giustizia è stato conannato dopo un ricorso di un commissario di polizia agrigentino. La vicenda è ricostruita dall'avvocato Girolamo Rubino, che insieme a Daniele Piazza, ha assistito l'uomo.

Il protagonista è un 55enne di Raffadali, commissario del corpo di polizia penitenziaria che svolge le funzioni di comandante del reparto della casa circondariale di Agrigento. Chi svolge questa mansione e non usufruisce dell'alloggio di servizio, deve assicurare la reperibilità. Dal momento che l'alloggio del carcere era inagibile, - spiega l'avvocato - il direttore della casa circondariale di Agrigento, aveva disposto che il comandante assicurasse la reperibilità per un massimo di 20 turni mensili, autorizzandolo a risiedere in un comune distante appena 15 chilometri dalla sede di servizio.

“Dopo circa otto anni, - prosegue Rubino - la direzione generale del personale riteneva che al comandante non competesse la reperibilità, poiché autorizzato a risiedere presso la propria abitazione; pertanto il direttore non assegnava alcun turno di reperibilità al comandante”.

Allora, il commissario ha presentato ricorso, assistito dagli avvocati Girolamo Rubino e Daniele Piazza, lamentando “violazioni di legge e svariate forme di eccesso di potere”. In particolare gli avvocati Rubino e Piazza hanno sottolineato che “l'amministrazione non ha mai proceduto all'assegnazione dell'alloggio di servizio al comandante; e che ai sensi della vigente legislazione il comandante del reparto in tale caso deve assicurare la reperibilità”.

Dunque, l'uomo ha percepito il relativo trattamento economico stabilito dalla contrattazione collettiva decentrata, “ed essendo tutta la materia prerogativa esclusiva della contrattazione collettiva – puntualizza l'avvocato - ne deriva l'illegittimità dei provvedimenti impugnati”.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, per chiedere il rigetto del ricorso. La prima sezione del Tar Sicilia Palermo, condividendo le censure formulate dagli avvocati Rubino e Piazza, ha accolto il ricorso, annullando i provvedimenti impugnati, condannando il Ministero della Giustizia anche al pagamento delle spese giudiziali.

Dunque, per effetto della sentenza, il comandante del reparto dovrà assicurare la reperibilità con relativa remunerazione accessoria mentre il Ministero della Giustizia pagherà le spese.

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