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Martedì, 23 Aprile 2024
Cronaca

Scandalo "Novamusa", per il tribunale "il fatto non sussiste": assolto Mercadante

Né la Procura generale, né tanto meno la Regione Siciliana, né il Comune di Taormina - che erano parti civile nel processo - hanno proposto appello e dunque la sentenza di assoluzione è divenuta definitiva

Il tribunale di Civitavecchia ha assolto - "perché il fatto non sussiste" - Gaetano Mercadante, amministratore pro tempore della società Novamusa dal 1999 al 2012. Né la Procura generale, né tanto meno la Regione Siciliana, né il Comune di Taormina - che erano parti civile nel processo - hanno proposto appello e dunque la sentenza di assoluzione è divenuta definitiva. Mercadante era stato indagato con l'accusa di essersi appropriato della quota degli incassi dei biglietti dei siti culturali regionali della Regione Siciliana, e dei Comuni di Calatafimi, Castelvetrano, Marsala, Siracusa, Taormina. 

Mercadante è l’ex rappresentante legale della società “Novamusa”. Società che gestiva il servizio di biglietteria dei maggiori siti archeologici siciliani, tra cui anche quello del Parco archeologico della Valle dei Templi, che aveva avuto in concessione dalla Regione.

Il procedimento penale durato cinque anni - nel corso del quale Gaetano Mercadante è stato assistito dagli avvocati Ettore Randazzo e Sergio Monaco prima, Grazia Volo e Valerio Spigarelli poi - è culminato con una sentenza che interviene a chiarire un contenzioso che si trascinava da oltre 10 anni.

"Il tribunale di Civitavecchia ha confermato - rendono noto gli avvocati - un orientamento già affermato nel 2009 dalle Sezioni Unite Civili della Cassazione, ritenendo errata la qualificazione in termini prettamente pubblicistici dell’obbligo di versamento degli incassi del servizio di biglietteria. In altri termini, 'Novamusa' non ha sottratto soldi pubblici dalle casse degli enti concessionari, ma la controversia verterebbe sulla esatta ripartizione dei corrispettivi in una logica privatistica e prevalentemente di natura contrattuale. Secondo il tribunale di Civitavecchia, infatti, deve essere esclusa 'l’altruità dei denari indicati in rubrica, invero mera quota dei proventi individuata in concessione quale corrispettivo a carico della Novamusa'. Il Collegio, rilevato al contrario che 'plurimi paiono, invero, gli elementi che sorreggono la
qualificazione in termini privatistici dell'obbligo di corresponsione della quota degli incassi dei biglietti d'ingresso', 'reputa che Mercadante vada assolto per insussistenza del fatto in ragione dell’erronea qualificazione in termini prettamente pubblicistici dell’obbligo di versamento incassi del servizio di biglietteria. Risulta persuasiva la ricostruzione della vicenda concessoria formulata nell’ordinanza Cass. civ. S.U. n. 12252/2009 pronunciata sul ricorso per regolamento di giurisdizione presentato dalla Novamusa nell’ambito del giudizio amministrativo (vs. la Regione Siciliana). (…)'. In questa prospettiva - proseguono i legali - riemerge nel giusto rilievo il lodo arbitrale del 10 luglio 2013, appellato da Novamusa, che addirittura ripartiva le responsabilità relative alle 'manchevolezze del mancato integrale svolgimento dei servizi', 'per i 2/3 a carico dell’assessorato essendo, relativamente prevalente l’effettiva mancata consegna di una parte degli spazi, e per 1/3 a carico Novamusa'. La diversa interpretazione della vicenda si contrappone alle tesi sostenute dalla Procura della Corte dei conti per la Regione Siciliana, da cui sono scaturiti il processo penale e un altro di carattere contabile, sovrapponendosi ai contenziosi in sede amministrativa e civile con conseguenze tali da cancellare dal mercato il concessionario Novamusa e la figura del suo ex amministratore. Sui procedimenti della Corte dei conti pendono tuttora due ricorsi in Cassazione, da cui ci si attende definitiva chiarezza". 

Secondo la Procura di Palermo, che fece scattare nel dicembre del 2012 l'arresto, Mercadante si sarebbe "indebitamente appropriato di circa diciannove milioni di euro incassati proprio con la vendita dei biglietti e mai versati alla Regione e ai Comuni". La sentenza del tribunale di Civitavecchia ha stabilito, scagionando Mercadante, che "il fatto non sussiste". E si tratta di una sentenza definitiva perché né il pubblico ministero né le parti civili hanno fatto ricorso. 




 

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