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Mafia

L'arresto per armi del boss e quello di un pizzaiolo per droga: le due vicende sono collegate?

La circostanza, ancora tutta da mettere a fuoco, è emersa ieri mattina durante l'udienza del processo al capomafia Antonio Massimino e al nipote Gerlando

L’arresto di un insospettabile pizzaiolo collegato a quello del boss Antonio Massimino, 51 anni, fermato insieme al nipote ventiseienne Gerlando il 6 febbraio scorso dopo essere stati ripresi mentre tentavano di occultare un sacco nero con un piccolo arsenale davanti al cancello dell’abitazione del boss.

Cosa c’entri la vicenda giudiziaria in cui è stato coinvolto il quarantenne Marco Caruana, bloccato dai carabinieri, in un posto di blocco all’apparenza casuale e sorpreso con un etto e mezzo di cocaina, in contrada Mosella, a pochi minuti dall’abitazione del boss, non è ancora chiaro. Ma che le vicende abbiano un punto in comune sembra qualcosa in più di un’ipotesi. La circostanza è emersa ieri mattina, alla ripresa del processo a carico dei Massimino, giunto alle battute iniziali davanti ai giudici della prima sezione penale presieduta da Alfonso Malato con a latere Alfonso Pinto e Giuseppa Zampino. L’avvocato Salvatore Pennica, durante l’interrogatorio del maresciallo dei carabinieri Nicola Moretto, che ha partecipato a entrambe le operazioni, ha chiesto se vi fosse un collegamento fra le due vicende incontrando l’opposizione del pubblico ministero Gloria Andreoli che ha opposto il segreto investigativo.

La questione, sul piano tecnico, non è secondaria perché l’incrocio fra procedimenti pone, in astratto, almeno secondo il punto di vista della difesa, un problema di utilizzabilità degli atti. I militari, infatti, stavano controllando Massimino e la sua casa era monitorata con una telecamera nell’ambito di un’altra inchiesta di cui il pm, già all’udienza precedente, aveva chiesto al tenente Marco Spinelli di “mantenere il più stretto riserbo”. Ma la questione è subito diventata centrale perché l’avvocato Salvatore Pennica, difensore dei due imputati, ha sottolineato che “in assenza di un’indicazione precisa sul procedimento nell’ambito del quale è stata disposta l’intercettazione video e di tutti i provvedimenti autorizzativi, non si può usare la prova perché sarebbero violate le garanzie difensive”. 

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