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Giovedì, 28 Marzo 2024
Cronaca Lampedusa e Linosa

Tempi duri per i cacciatori: i giudici confermano il calendario con tutte le restrizioni

L'associazione aveva presentato un ricorso per chiedere l'annullamento, restano in vigore i limiti temporali e territoriali

Il ricorso è in parte irricevibile e in parte inammissibile. I giudici della seconda sezione del Tar Sicilia di Palermo hanno confermato il calendario venatorio dell'arcipelago delle isole Pelagie con le relative limitazioni temporali e territoriali che erano state contestate dall'associazione Cacciatori di Lampedusa e Linosa.

In particolare veniva contestato il limite, nel territorio esterno alla zona protetta speciale di potere cacciare "dal 2 al 30 gennaio 2020 esclusivamente nei giorni di sabato e domenica". E poi ancora il "divieto assoluto di caccia nell’isola di Linosa a tutte le specie legalmente cacciabili, ad eccezione del coniglio selvatico". Nella zona interna alla Zona protetta speciale è consentita la caccia "solo fino al 9 gennaio 2020, anziché il 30 gennaio 2020". E poi ancora il divieto di prelievo venatorio della beccaccia (Scolopax rusticola), della quaglia (Coturnux coturnix), del tordo bottaccio (Turdus philomelos) e del tordo sassello (Turdus iliacus).

Ulteriori restrizioni, fra le altre, sono relative all'accesso all'interno di un sito, dove è possibile entrare in un numero massimo di cinque cacciatori, alla sospensione dalla caccia nell'intero sito, per il resto della stagione, al divieto "assoluto e definitivo di caccia all’interno di aree non protette, seppur ricadenti all’interno del sito euro comunitario ITA040013". 

Troppo, secondo l'associazione dei cacciatori, che si è rivolta al Tar, attraverso l'avvocato Giovanni Di Giunta, per chiedere l'annullamento dei relativi decreti della Regione siciliana. 

"Il Collegio rileva - scrivono i giudici - che le previsioni di cui si chiede l’annullamento non hanno formato oggetto di specifiche censure, con la conseguente inammissibilità della loro impugnazione". Per queste e per altre ragioni, il Tar ha bocciato l'intero ricorso confermando in blocco i provvedimenti della Regione. 

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