Tarsu: su garage, cantine e solai potrebbe essere illegittima

Lo ha stabilito la Commissione tributaria regionale con alcune sentenze già emesse secondo le quali "non è plausibile la produzione di rifiuti in un luogo dove la presenza dell'uomo è sporadica"

di Redazione 14/02/2012
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Una delle sedute sulla Tarsu
Una delle sedute sulla Tarsu

La vicenda delle bollette Tarsu a Raffadali si arricchisce di un nuovo colpo di scena: la Commissione tributaria regionale, con alcune sentenze già emesse, ha infatti stabilito che la tassa sui rifiuti non è dovuta per i garage.

L'avvocato Floriana Pisani, dell'ufficio legale regionale del Codacons Sicilia, spiega che le sentenze evidenziano come "il garage di uso privato è luogo adibito al ricovero di uno o più veicoli e quand'anche la persona vi si trattenga per tempi non brevi, non è plausibile ipotizzare che ne derivino rifiuti. Inoltre il contribuente stesso non ha l'onere della prova di dimostrare che il garage non produce rifiuti, ma il fatto stesso che il Comune o chi per esso classifichi quel determinato immobile come garage, lo esonera da qualsiasi richiesta di fornire la dimostrazione che non si tratta di un locale idoneo a produrre rifiuti. I giudici tributari di appello con le sentenze - aggiunge - hanno chiarito che i locali adibiti a garage non sono assoggettabili alla tassa sui rifiuti solidi urbani, restando in questi locali del tutto sporadica e di mero passaggio la presenza dell'uomo quale fattore di produzione di rifiuti urbani. In particolare, è stato affermato che, essendo ipotizzabile una presenza umana sporadica durante la giornata e che si protrae per pochissimo tempo (quello materiale di scendere dall'automezzo ricoverato, di chiudere la portiera e di serrare la porta di accesso, operazione quest'ultima che si effettua da fuori il locale), anche a volerlo, l'uomo non avrebbe neppure il tempo o l'opportunità di produrre rifiuti".

Viene confermato quindi dalla Commissione tributaria regionale che i locali accessori alle abitazioni come i "garage", cantine e solai, utilizzati solo saltuariamente, non sono ricompresi tra le superfici assoggettate alla tassa sui rifiuti solidi urbani.

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E adesso che fare a Raffadali? Occorrerà correggere tutte le bollette o far finta di niente? Facile ipotizzare che saranno in tanti a ricorrere per cercare di sgravare il "peso" della bolletta. Intanto fra poche ore si svolgerà un nuovo consiglio comunale sull'argomento, ma credo che in pochi avranno le idee chiare sul da farsi.

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Avatar di luigi costanza

R: Tarsu: su garage, cantine e solai potrebbe essere illegittima

luigi costanza:

sarebbe più ragionevole soprassedere , alla luce di questa sentenza , e rivedere con maggiore oculatezza anche in considerazione del periodo storico economico che si sta attraversando

martedì, 14 febbraio segnala
Avatar di Calogero Rotolo

R: Tarsu: su garage, cantine e solai potrebbe essere illegittima

Calogero Rotolo:

Secondo quando stabilito dalla sentenza della suprema Corte di Cassazione N. 16785 del 27/11/2002 la tariffa rifiuti sugli immobili inutilizzati non va pagata, pertanto non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità, intendendo pertanto, gli immobili oggettivamente inutilizzati.
La vera truffa per il cittadino è il pagamento a mq dei rifiuti solidi, si paga tutta la casa come se questa fosse un tappeto di rifiuti, anche la stanza da letto dovrebbe essere esonerata, così come devono essere esonerati anche le persone residenti e viventi altrove, esempio i militari. I sindaci omettono che i rifiuti solidi hanno un volume ed un peso specifico perciò non si devono pagare a mq. Così qualcuno dovrà spiegare un sacchetto di spazzatura quanti mq misura? E come dire un filone di pane o una pagnotta quanti litri misura? Senza ombra di dubbio il pagamento al mq dei rifiuti è una misura conveniete per chi dovrà prendere i soldi. I consiglieri cosa ci stanno a fare? Una volta tanto facciano gli interessi del cittadino. Così si pagherà volentieri una bolletta calcolata correttamente.

martedì, 14 febbraio segnala
Avatar di Salvatore Crapanzano

R: Tarsu: su garage, cantine e solai potrebbe essere illegittima

Salvatore Crapanzano:

NON E' VERO, SUI GARAGE SI PAGA! Importanti pronunziamenti giudiziari che consolidano un orentamento oramai prevalente, definiscono una volta per tutte che i garage sono soggetti alla Tarsu, risolvendo così un dubbio che ha disorientato gli utenti e in passato, talvolta, anche gli uffici comunali nell'applicare le norme.
Con la Sentenza n. 14/34 del 07/12/2010 la Commissione Tributaria Regionale di Palermo, Sez. di Catania, ha infatti rigettato l'appello di un contribuente, confermando così la sentenza di primo grado della Commissione Tributaria Provinciale, relativa agli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Catania per la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu) su un immobile adibito a garage.
Di uguale avviso la Sentenza 92/34 del 22 Febbraio 2010 della Commissione Tributaria Regionale di Palermo, Sez. di Catania.
I giudici di primo grado avevano già affermato che gli avvisi di accertamento impugnati, fossero regolarmente e legittimamente emessi e notificati dal Comune di Catania, essendo dovute tanto la TARSU sul garage quanto le sanzioni annuali per omessa denuncia.
La Commissione Tributaria Regionale di Palermo, condividendo le considerazioni esposte dai Giudici di primo grado, ha peraltro affermato:"Nel merito, è indubbio e fatto consolidato dalla giurisprudenza tributaria, che anche gli immobili adibiti a garage o altro uso simile sono soggetti alla TARSU."
Da segnalare che la Commissione ha, inoltre, condannato il ricorrente alle spese di giudizio.
Con tale sentenza la Commissione Tributaria Regionale di Palermo, sulla scia dI una copiosa giurisprudenza di merito e della Suprema Corte di Cassazione (Sentenza del 22/12/2004 n. 23802 ed in ultimo n. 21337 del 7/8/2008), ha dato ragione all'Amministrazione Comunale.
A tal proposito è opportuno ricordare che, pochi mesi fa, l'Amministrazione Comunale di Catania - pur ribadendo l'obbligo del contribuente a pagare, anche per il garage, la tassa rifiuti solidi urbani - ha proposto al Consiglio Comunale, che l'ha approvata, una modifica regolamentare volta alla riduzione dell'imposizione dei "garage" graduando la stessa in proporzione alla diversa attitudine degli stessi alla produzione dei rifiuti, rispetto alle abitazioni.
Inoltre al fine di agevolare i contribuenti e tenuto conto delle dimensioni standard dei posti auto all'aperto, l'Amministrazione Stancanelli ha provveduto nei mesi scorsi alla detassazione ai fini Tarsu, con decorrenza dal 1° Gennaio 2009, di tutte le aree di dimensione non superiore a 10 mq, aventi la caratteristica di aree scoperte adibite a parcheggio ad uso privato.
"I recenti interventi agevolativi dell'Amministrazione Comunale -spiega l'assessore al Bilancio Gaetano Riva e ora le sentenze della Commissione Tributaria Regionale di Palermo, Sez. di Catania hanno - auspicabilmente - posto la parola fine alla annosa querelle in materia di "Tarsu Garage" che negli ultimi anni ha provocato decine di ricorsi con rilevanti costi amministrativi a carico del sistema giudiziario, oggi, ribaltati sugli stessi ricorrenti. Il dato giurisprudenziale conferma dunque la bontà dell'orinetamento seguito dal ragionere Generale, dall'Amministrazione e dal Consiglio".

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