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Venerdì, 29 Marzo 2024
Cronaca

Il sagrato dell'ex chiesa di San Pietro "conteso", deciderà la Cassazione

Il Tar di Palermo, dopo una serie di pronunciamenti di altri organi, rimette la questione alla Suprema Corte

Titolarità del sagrato della chiesa di San Pietro: il Tar di Palermo ha accolto le difese dell’Arcidiocesi di Agrigento e rimesso la questione alla Corte di Cassazione.

L’arcidiocesi di Agrigento ha concesso alla società Temenos la locazione di un locale annesso alla Chiesa di San Pietro di Agrigento, in via Pirandello, per lo svolgimento di attività commerciale, ed il comodato d’uso dell'ex luogo di culto e proprie pertinenze unicamente per finalità turistiche e culturali, con espressa esclusione di ogni attività commerciale. 

"Tuttavia - ricostruisce l'avvocato Girolamo Rubino, legale della diocesi -, in assenza di alcun titolo autorizzativo, né da parte del Comune di Agrigento né da parte dell’Arcidiocesi di Agrigento, la società che ha in gestione i locali in questione, aveva disposto la posa di ombrelloni, tavoli e sedie a servizio della propria attività commerciale proprio davanti l’ingresso della Chiesa di San Pietro". 

Il Comune di Agrigento, nel 2017 ha contestato alla società l’occupazione abusiva di suolo pubblico (per circa 60 mq) dello spazio antistante la Chiesa di San Pietro ed ha irrogato la conseguente sanzione. A questo punto la Temenos si opponeva alla contestazione del Comune di Agrigento proponendo ricorso davanti il giudice di pace di Agrigento, sostenendo, tra l’altro, che lo spazio antistante la chiesa fosse di proprietà esclusiva dell’Arcidiocesi e che ne avesse la disponibilità in forza del contratto di comodato d’uso.

Lo stesso giudice di pace, però, ha declinato la propria giurisdizione ritenendo che spettasse al giudice amministrativo giudicare la controversia.

A questo punto, nel giugno 2019, la Temenos ha riproposto il giudizio davanti al Tar Palermo, notificando per la prima volta il proprio ricorso anche all’Arcidiocesi di Agrigento chiamandola in garanzia e per il risarcimento dei danni che riteneva di avere subito.

L'avvocato Rubino, incaricato dalla diocesi, in particolare, ha proposto diverse eccezioni preliminari, sostenendo tra l’altro "il difetto di giurisdizione poiché la questione in realtà afferisce a diritti soggettivi che non possono essere risolti nemmeno in via incidentale dal giudice amministrativo".

I giudici della prima sezione del Tar Sicilia hanno ritenuto che la questione "esuli dalla competenza del giudice amministrativo".

Per effetto della pronuncia, ed in ragione del conflitto negativo di giurisdizione insorto tra Tar e giudice di pace, la questione dovrà essere risolta dalla Corte di Cassazione che stabilirà quale giudice dovrà giudicare la controversia.
 

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