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Cronaca Grotte

Chiedono la sanatoria e la Sovrintendenza ingiunge il pagamento di una indennità, il Cga: "Le sanzioni non si trasmettono agli eredi"

Due donne hanno ereditato un fabbricato che era stato realizzato dal precedente proprietario senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza dei Beni culturali

Le sanzioni amministrative per abusi non sono trasmissibili agli eredi. E' questa la decisione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, presidente Carlo Deodato e relatore Giuseppe Barone.

Due donne di Grotte - R. P. e G. V. - sono diventate proprietarie di un fabbricato ad un'elevazione in contrada Dammuso. Fabbricato che era stato realizzato dal precedente proprietario, del quale sono eredi, senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza dei Beni culturali ed ambientali di Agrigento. Fabbricato che però era conforme allo strumento urbanistico.

Le due nuove proprietarie hanno presentato, dunque, istanza di concessione in sanatoria. E la Soprintendenza ha espresso parere favorevole, subordinando, però, l'autorizzazione al mantenimento delle opere, considerate lievemente pregiudizievoli per il paesaggio, al pagamento di un'indennità risarcitoria.

La Soprintendenza ha quantificato il pregiudizio arrecato dalle opere al paesaggio tutelato e con una nota ha ingiunto il pagamento della somma dovuta. Assistite dall'avvocato Girolamo Rubino, le due grottesi hanno proposto un ricorso giurisdizionale segnalando l'intrasmissibilità agli eredi dell'obbligazione pecuniaria, essendo nelle more deceduto l'autore dell'abuso.

Si è costituito in giudizio l'assessorato regionale ai Beni culturali ed ambientali della Regione Siciliana-Soprintendenza di Agrigento, difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, per chiedere il rigetto del ricorso, sostenendo che "la misura sanzionatoria svolge la funzione non di punire l'autore dell'illecito, ma di ripristinare l'ordine violato, attribuendo alla mano pubblica un ristoro per il danno inferto, compensativo anche dell'aumento del valore del bene su cui l'abuso è stato effettuato".

L'avvocato Rubino ha citato un precedente giurisprudenziale del Tar Veneto secondo cui "la sanzione pecuniaria assume all'evidenza una funzione deterrente e non assolve ad una funzione di ristoro per il danno inferto, in quanto prescinde dalla sussistenza di un danno ambientale". Il Cga ha accolto il ricorso dell'avvocato Rubino ed ha annullato le ingiunzioni di pagamento a titolo di indennità risarcitorie irrogate dalla Soprintendenza. Pertanto le eredi di A. V. nulla dovranno pagare alla Soprintendenza di Agrigento mentre quest'ultima dovrà procedere al rimborso del contributo unificato.  

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