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Cronaca

Licenza per il noleggio, imprenditore vince su commissione straordinaria

L’uomo si era piazzato al secondo posto in una selezione per all'assegnazione di un'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente

La Commissione straordinaria del Comune di Bompensiere (CL), è stata condannata dal Tar, dopo il ricorso di un imprenditore agrigentino che si era piazzato secondo in una graduatoria per all'assegnazione di un'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente. Graduatoria poi annullata dalla Commissione che aveva disposto la revoca della procedura concorsuale.

L’imprenditore, M.P. di 59 anni, ritenendo illegittimo il provvedimento di revoca, assistito dagli avvocati Girolamo Rubino e Rosario De Marco Capizzi, ha proposto un ricorso davanti al Tar Sicilia contro la Commissione straordinaria del Comune di Bompensiere, lamentando gravi violazioni di legge e svariate forme di eccesso di potere. 

La graduatoria di merito era stata approvata con determinazione dirigenziale n.19 /18 del Comune di Bompensiere (CL), con validità biennale per il rilascio di ulteriori autorizzazioni che si rendessero libere. Ma la Commissione Straordinaria, insediatasi per effetto dello scioglimento degli organi dell'ente locale con riferimento a situazioni di infiltrazioni di tipo mafioso, aveva disposto la revoca della procedura concorsuale, ritenendo non sussistente la necessità di potenziare il servizio.

In particolare gli avvocati Rubino e De Marco Capizzi hanno censurato la violazione della normativa antimafia, laddove prevede che nell'ipotesi di scioglimento dell'ente con riferimento a situazioni di infiltrazione di tipo mafioso la Commissione Straordinaria può disporre la revoca d'autorità di deliberazioni già adottate in qualunque fase della procedura concorsuale se accerti possibili ingerenze da parte della criminalità organizzata nella gestione dei servizi pubblici, citando al riguardo copiosa giurisprudenza del Tar Campania e del Consiglio di Stato; viceversa nessun accertamento in tal senso era stato posto in essere dalla Commissione Straordinaria.

In secondo luogo, si legge in una nota dell’avvocato Rubino, “la Commissione non ha operato alcun bilanciamento tra i contrapposti interessi, quello dei concorrenti al mantenimento della validità della graduatoria e l'asserito interesse pubblico a revocare la procedura in ragione della sussistenza di un'autorizzazione nel Comune di Bompensiere per noleggio con conducente già in grado di soddisfare la domanda relativamente al servizio di che trattasi”. 

Il Tar Sicilia, Palermo, Sezione Terza, condividendo pienamente le censure formulate dagli avvocati Rubino e Demarco Capizzi ha accolto la richiesta di sospensione dell'esecuzione del provvedimento di revoca impugnato, condannando anche la Commissione Straordinaria del Comune di Bompensiere al pagamento delle spese giudiziali afferenti la fase cautelare. 

Pertanto, per effetto del provvedimento cautelare reso dal Tar, avendo  il vincitore della procedura concorsuale partecipato con successo ad altra selezione indetta da altro Comune, il ricorrente riceverà l'assegnazione dell'autorizzazione contestata.

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