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Venerdì, 29 Marzo 2024
Cronaca

Musumeci ha firmato: via libera anche a mercati e fiere, ecco tutti i dettagli

I circoli, le società, le associazioni sportive e le palestre potranno riprendere le proprie attività, anche in luoghi al chiuso. Le piscine saranno aperte a partire dal 25 maggio. Restano vietati gli assembramenti, eventi e spettacoli sono autorizzati a partire dall'8 giugno

Praticamente in extremis, ma è stata firmata. E' l'ordinanza del presidente della Regione, Nello Musumeci, che disciplina la riapertura di tutto il commercio al dettaglio, dei servizi alla persona (parrucchieri ed estetisti), delle attività di ristorazione e turistche, delle strutture ricettive, ma anche del commercio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti); uffici aperti al pubblico; piscine; palestre; manutenzione del verde; musei, parchi archeologici, archivi storici e biblioteche. E' vero che - stando all’andamento epidemiologico nel territorio - l'isola è a livello "basso", ma sarà necessario che vengano  "rispettati i protocolli e le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio" - ha evidenziato lo stesso governatore.  Il mancato rispetto delle linee guida, ovvero dei ulteriori protocolli, determina la sospensione dell’attività fino al ripristino di tutte le condizioni di sicurezza e di adeguati livelli di protezione, nonché l’applicazione delle sanzioni.

Attività di ristorazione  

Sono autorizzate le attività di somministrazione di alimenti e bevande quali, a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo, - scrive Musumeci -  ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, self-service, bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie e similari. Le attività di catering - fermo il monitoraggio del contesto epidemiologico attuale - sono autorizzate a partire dall’8 giugno 2020, rimanendo subordinata per ciascun evento l'individuazione di locali pubblici o privati adeguati a garantire il rispetto delle linee guida. Fino al 7 giugno si possono, comunque, svolgere tutte le attività propedeutiche all’apertura, compreso l’incontro con la clientela, purché nel rispetto dei principi di distanziamento interpersonale e di prevenzione del contagio.

Stabilimenti balneari e spiagge

Sono autorizzate tutte le attività propedeutiche all’apertura degli stabilimenti balneari, compresa l’attività di incontro con la clientela. Si applicano le linee guida per tutte le attività nonché per le attività sportive esterne da svolgere nell’ambito degli stabilimenti balneari (quali, solo a titolo esemplificativo: tamburello, bocce e ogni altra attività motoria di spiaggia). È consentita, inoltre, la possibilità di locare per periodi stagionali le cabine a più persone anche non appartenenti allo stesso nucleo familiare, purché sia garantito il rispetto delle norme di igiene necessarie alla sanificazione dei locali chiusi e con l’ingresso di non più di una persona alla volta, ad eccezione di minori e persone non autosufficienti.

Strutture ricettive

Sono consentite le attività turistiche, le attività alberghiere ed extralberghiere, compresi gli alloggi in agriturismo, bed&breakfast, villaggi turistici, campeggi, case vacanza e similari, nel rispetto delle linee guida, nonché di quanto specificamente disposto dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020. Sono autorizzate le attività di bar e ristorazione interne alle strutture ricettive, nonché i servizi di cura alla persona.

Servizi alla persona

Sono autorizzati, anche al domicilio, i servizi di cura alla persona quali acconciatori, barbieri ed estetisti. Per le attività e i corretti dispositivi di protezione individuale si fa riferimento alle linee guida approvate dalla conferenza delle Regioni. Sono sospese le attività dei centri benessere - compreso l’uso di saune e bagni turchi in altri luoghi pubblici o aperti al pubblico - e dei centri termali, ad eccezione per la erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza.

Attività commerciali e artigianali

Sono autorizzate tutte le attività di commercio al dettaglio (comprese quelle espletate 5 nei c.d. centri commerciali e outlet), di vendita di beni e servizi (quali ad esempio le autoscuole, le agenzie di viaggio e similari), nonché tutte le attività artigianali. Per quanto attiene alla attività di autoscuola e similari, sono autorizzate le esercitazioni c.d. pratiche cove i mezzi utilizzati consentano il rispetto delle misure di prevenzione del contagio, rimanendo disciplinate dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020, nonché dalla normativa nazionale, tutte le regole per l’espletamento degli esami per il rilascio dei relativi titoli e/o patenti. Sono autorizzati i mercati, le fiere e i mercatini hobbistici, con l’obbligo di adottare ogni adeguata misura di distanziamento e contenimento del contagio. Il sindaco del Comune interessato all’attività mercatale dispone in conseguenza con propria ordinanza, limitandone anche giorni e orari di accesso e vietando, dove lo ritenga necessario, l’autorizzazione all’apertura dei c.d. mercati rionali. Saranno indispensabili comunque mascherine, guanti, e le distanze interpersonali.

Musei, parchi archeologici, archivi storici e biblioteche

I musei, gli archivi storici e le biblioteche sono aperti al pubblico a partire dal 25 maggio 2020. I parchi archeologici e i luoghi di cultura all’aperto sono aperti dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, nel rispetto dei protocolli di cui alle allegate linee guida. Dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza è, inoltre, consentito l’accesso al personale incaricato di realizzare le attività di manutenzione, ristrutturazione, montaggio, pulizia e sanificazione, nonché agli operatori economici ai quali sono commissionate tali attività, da svolgersi nel rispetto delle linee guida.

Manifestazioni, eventi e spettacoli

In attuazione del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, sono vietati gli assembramenti di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli, con la presenza di pubblico - ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico e fieristico -, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, sono autorizzate a partire dall'8 giugno 2020, fermo il monitoraggio delle attuali condizioni epidemiologiche dell’isola. Sono, invece, autorizzate dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza le manifestazioni che possano svolgersi con il pubblico distanziato e “in forma statica”. In ogni caso, l’autorità di Pubblica sicurezza, dove necessaria la relativa autorizzazione, deve indicare il numero dei partecipanti autorizzati a intervenire alla pubblica manifestazione, in rapporto proporzionale con gli spazi dedicati, tenuto conto della distanza interpersonale non inferiore ad un metro tra ogni soggetto e dell’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Nella stessa data dell’8 giugno 2020 è autorizzata l’apertura delle discoteche, dei teatri e dei cinema all’aperto, per le quali attività dovranno essere emanate apposite linee guida regionali e, in ogni caso, esse dovranno svolgersi nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020. Dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza è consentito l’accesso al personale incaricato di realizzare le attività di manutenzione, ristrutturazione, montaggio, pulizia e sanificazione, nonché agli operatori economici ai quali sono commissionate tali attività.

Chiusura nei giorni domenicali e festivi

È disposta la chiusura al pubblico nei giorni domenicali e festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie, le edicole, i bar, la ristorazione ed i fiorai. È autorizzato anche il servizio di consegna a domicilio di generi alimentari e di prima necessità sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, nonché dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento. Rimangono chiusi nei giorni domenicali e festivi i centri commerciali e i c.d. outlet, fatta eccezione per l’esercizio delle attività commerciali di cui al superiore comma ed unicamente per lo svolgimento del servizio a domicilio.

Prolungamento dell’orario di apertura e rinuncia al giorno di chiusura

Per il termine di efficacia della presente ordinanza, dal 18 maggio al 7 giugno 2020, pe avviare le proprie attività e di garantire i relativi servizi al pubblico - tenuto conto delle possibili evenienze determinate dal ridotto numero di soggetti autorizzati ad entrare nei locali pubblici (ad esempio, nei servizi per la cura della persona) derivanti dal rispetto compiuto delle linee guida vigenti - i titolari di esercizi sono autorizzati a prolungare l’orario di apertura della propria attività (comunque non oltre le ore 23:30), ovvero rinunciare al giorno di chiusura settimanale. Questa disposizione non si applica per i servizi (a titolo meramente esemplificativo bar, pub e ristoranti) i cui orari di chiusura.

Stage professionali e tirocini formativi

Sono autorizzati gli stage professionali ed i tirocini formativi che si svolgono presso le attività produttive (commerciali, artigiani e industriali), finalizzati alla c.d. formazione al lavoro, nel rispetto delle vigenti linee guida e con gli adeguati mezzi di protezione individuale.

Mobilità infraregionale

Gli spostamenti all'interno del territorio regionale non sono soggetti ad alcuna limitazione, rimanendo l’obbligo di osservanza delle misure di contenimento del contagio. Resta esclusa la mobilità extraregionale, salvo che per le ipotesi indicate dal vigente decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro della Salute.

Trasporto pubblico locale su gomma e marittimo

Gli esercenti di servizio di trasporto pubblico locale di linea extraurbano su gomma assicurano i servizi garantendo gradualmente fino al 50% e non meno del 30% degli assetti previsti dagli attuali contratti stipulati con la Regione Siciliana. Gli esercenti di servizio di trasporto pubblico locale di linea urbano su gomma assicurano i servizi garantendo nella fascia oraria 6-21 almeno il 50% degli assetti previsti dagli attuali contratti stipulati con le amministrazioni comunali. Il dipartimento regionale delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti può rimodulare i suddetti assetti in relazione a nuove sopravvenute esigenze di mobilità. Fermo restando le disposizioni nazionali vigenti per i servizi di trasporto pubblico urbano, è consentito l'accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati e comunque garantendo il rispetto della distanza minima di un metro tra gli stessi. Lo spazio riservato al conducente del mezzo deve essere opportunamente delimitato.

Attività sportive

Sono consentite tutte le attività sportive individuali, ovvero con un accompagnatore per i minori e le persone non autosufficienti, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio. I circoli, le società, le associazioni sportive e le palestre sono autorizzati all’espletamento delle proprie attività, anche in luoghi al chiuso, nel rispetto del distanziamento interpersonale, senza alcun assembramento ed a condizione che siano rispettate le linee guida per le palestre. Nelle medesime strutture è autorizzata l’apertura di bar e ristoranti. Le piscine sono aperte a partire dal 25 maggio 2020, nel rispetto delle specifiche linee guida. Per quanto attiene alle specifiche disposizioni sulla attività sportiva - anche di squadra - ed alle manifestazioni, agli eventi ed alle competizioni sportive si rinvia integralmente alle dettagliate disposizioni di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020 ed al rispetto delle linee guida e dei protocolli.

Chiusura temporanea di aree pubbliche o aperte al pubblico

I sindaci hanno la facoltà di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico ove ritengano che non sia possibile garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle disposizioni di prevenzione indicate.

Disposizioni per i soggetti positivi in stato di isolamento domiciliare

I soggetti dei quali sia stata accertata la positività al contagio da Covid-19 hanno l’obbligo di: a) comunicare le proprie condizioni di salute al medico di Medicina generale o al pediatra di libera scelta e al dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria provinciale territorialmente competente, secondo le cadenze temporali fissate dai vigenti protocolli di sorveglianza sanitaria; b) permanere in isolamento rispetto agli altri componenti del proprio nucleo familiare, adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti, curando di aerare più volte al giorno i locali dell’abitazione; c) comunicare i nominativi dei propri conviventi, che le aziende sanitarie provinciali provvedono a trasmettere in un apposito “elenco unico giornaliero” alle Prefetture competenti per territorio. L’inadempimento di tale disposizione integra l’ipotesi di grave violazione ex articolo 20, commi 6 e 7, della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5. Alle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono tenuti i soggetti coabitanti per la durata di giorni quattordici, decorrenti dalla data di accertamento di positività del contagio. Essi sono sottoposti al tampone rinofaringeo a conclusione del periodo. Sono esclusi dagli obblighi di cui al precedente comma i soli soggetti conviventi appartenenti alle orze dell’ordine, alle forze armate, al servizio sanitario per i quali non sia stato concesso il lavoro agile (c.d. smart working). Per il monitoraggio delle condizioni di salute i soggetti di cui al presente articolo possono utilizzare l’applicazione “SiciliaSiCura”, scaricandola dalle piattaforme AppleStore e Android.

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