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Venerdì, 29 Marzo 2024
Cronaca Casteltermini

Annullati esami di laurea ad un'agrigentina, Tar dà torto all'Università

Lo ha reso noto l’avvocato Girolamo Rubino, che ha assistito insieme al collega Giuseppe Impiduglia, la commercialista 33enne

Il Tar ha dato torto all’università di Palermo, sospendendo un decreto del rettore Fabrizio Micari, che annullava due esami di laurea ad una commercialista di Casteltermini. Lo ha reso noto l’avvocato Girolamo Rubino, che ha assistito insieme al collega Giuseppe Impiduglia, la 33enne professionista agrigentina.

Tutto comincia nel 2016, quando la donna ha ricevuto da parte dell’ateneo palermitano la comunicazione di avvio del procedimento per la cancellazione di alcuni esami sostenuti oltre dieci anni prima. “La commercialista – ricostruisce il legale – ha inoltrato articolate deduzioni ma l'università un anno dopo comunicava l'annullamento in autotutela di due esami con conseguente comunicazione all'università dove si era trasferita per i provvedimenti di competenza, ovvero l'annullamento del diploma di laurea”

Dopo la presentazione di un'apposita istanza di accesso, - continua Rubino – “la commercialista acquisiva copia di una relazione redatta da una commissione per l'accertamento in via amministrativa di manomissioni o alterazioni di verbali di esami e copia della delibera del Senato Accademico di annullamento di due esami sostenuti”.

Così, la donna  a questo punto, la professionista ha presentato ricorso al Tar con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, per l'annullamento, previa sospensione, del decreto. In particolare gli avvocati Rubino e Impiduglia hanno censurato “i provvedimenti impugnati sotto molteplici profili, sia sotto il profilo della violazione di legge, per avere la pubblica amministrazione annullato d'ufficio gli esami sostenuti dalla ricorrente ben oltre il termine di diciotto mesi normativamente fissato per l'esercizio dell'autotutela, sia sotto il profilo dell'eccesso di potere, atteso che lo smarrimento degli statini d'esame non era certo imputabile alla ricorrente, ma al disordine organizzativo accertato nei locali degli archivi e nelle sedi dislocate di raccolta dei verbali di esame”.

Si è costituita in giudizio l'Università degli Studi di Palermo, in persona del rettore pro tempore Fabrizio Micari, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, per chiedere il rigetto del ricorso. Il Tar Sicilia, ritenuta la presenza del "fumus boni iuris”, nelle censure formulate dagli avvocati Rubino e Impiduglia, e ritenendo sussistente la presenza di un “pregiudizio grave ed irreparabile incombente sulla ricorrente, attese le conseguenze sulla posizione lavorativa della medesima”, ha accolto la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, fissando per la trattazione del merito della controversia l'udienza pubblica del mese di aprile del 2018. Pertanto, nelle more della pendenza del giudizio, la commercialista potrà regolarmente continuare ad esercitare la professione, essendo altresì iscritta all'Albo dei revisori dei conti.

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